Ricorso Inammissibile: I Limiti della Cassazione nella Valutazione dei Fatti
Quando una sentenza di condanna viene impugnata, l’ultimo grado di giudizio è rappresentato dalla Corte di Cassazione. Tuttavia, il suo ruolo è ben definito e non costituisce un terzo processo nel merito. Un’ordinanza recente ha ribadito con chiarezza i paletti entro cui la Corte può muoversi, dichiarando un ricorso inammissibile e spiegando perché non è possibile chiedere ai giudici di legittimità una nuova valutazione delle prove o della pena. Questo caso offre spunti fondamentali per comprendere la funzione della Suprema Corte.
L’analisi del caso
Il ricorrente si era rivolto alla Corte di Cassazione contestando la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Lecce. I motivi del ricorso erano molteplici e toccavano diversi aspetti della decisione impugnata:
1. Illogicità della motivazione: Si contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove che avevano portato alla dichiarazione di responsabilità, proponendo una lettura alternativa degli elementi processuali.
2. Mancata applicazione della particolare tenuità del fatto: Si lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p., ritenuta applicabile al caso di specie.
3. Diniego delle attenuanti generiche: Il ricorrente contestava la decisione del giudice di non concedere le circostanze attenuanti generiche.
4. Eccessività della pena: Infine, si riteneva la sanzione inflitta sproporzionata.
La Decisione della Corte: un ricorso inammissibile su tutta la linea
La Corte di Cassazione ha respinto tutti i motivi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito delle singole questioni di fatto, ma si concentra sulla natura stessa del giudizio di legittimità, stabilendo che le richieste avanzate dal ricorrente esulavano dalle competenze della Corte.
Le motivazioni: i principi chiave sul ricorso inammissibile
La Corte ha articolato la sua decisione sulla base di principi consolidati della giurisprudenza, che è utile ripercorrere.
Il Divieto di Sovrapporre la Propria Valutazione
Il primo e più importante punto riguarda la valutazione dei fatti. La Cassazione ha ribadito che non le è consentito sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Non può, in altre parole, riesaminare le prove, l’attendibilità dei testimoni o la coerenza degli indizi. Il suo compito è unicamente quello di verificare se la motivazione della sentenza impugnata sia esente da vizi logici evidenti o da errori di diritto. Contestare la decisione proponendo semplicemente una diversa interpretazione dei fatti rende il ricorso inammissibile.
La Discrezionalità del Giudice di Merito
Per quanto riguarda gli altri motivi, la Corte ha sottolineato come la decisione sulla particolare tenuità del fatto, sulla concessione delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena rientri nella sfera di discrezionalità del giudice di merito.
– Particolare tenuità del fatto: La Corte d’Appello aveva motivato il diniego sulla base delle modalità della condotta e del grado di colpevolezza, una valutazione considerata logica e sufficiente.
– Attenuanti generiche: Non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole; è sufficiente che motivi la sua decisione basandosi sugli elementi ritenuti decisivi.
– Graduazione della pena: La determinazione della pena, nel rispetto dei limiti di legge (artt. 132 e 133 c.p.), è una prerogativa del giudice di merito e non può essere sindacata in Cassazione se la motivazione è congrua e non palesemente illogica.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si può ridiscutere l’intero processo. Chi intende presentare un ricorso deve concentrarsi esclusivamente sulla denuncia di vizi di legittimità, ovvero violazioni di legge o difetti manifesti nel ragionamento del giudice, e non sulla speranza di ottenere una nuova e più favorevole valutazione dei fatti. La mancata osservanza di questi limiti porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No. La Corte di Cassazione, in sede di legittimità, non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito (primo grado e appello). Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non ricostruire i fatti.
È possibile contestare in Cassazione il diniego delle attenuanti generiche?
È possibile solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o assente. Non è sufficiente che il giudice non abbia considerato tutti gli elementi favorevoli; basta che abbia indicato in modo logico gli elementi ritenuti decisivi per la sua scelta.
La quantificazione della pena decisa dal giudice d’appello può essere modificata in Cassazione?
No, a meno che la motivazione sia totalmente mancante o palesemente illogica. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita sulla base degli articoli 132 e 133 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40748 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40748 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN VITO DEI NORMANNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione pos a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazi delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’appa argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’este (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
considerato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicita ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (cfr. pag. 3);
considerato che, quanto al diniego causa di non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis c. giudice di appello ha correttamente motivato escludendo che il fatto potesse qualificars particolare tenuità date le modalità della condotta ed il grado di colpevolezza da esse desumi (cfr. pag. 3);
considerato che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanz attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (cfr. pag. 4 della sentenza impugna anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prend considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rima disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato che il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena, non è consentito d legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolid della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed a diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, ri nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enuncia artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatament assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1 1 11 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente