Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
L’ordinanza n. 19447/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio di legittimità e quali sono i suoi limiti, specialmente quando si parla di un ricorso inammissibile. La vicenda, pur partendo da una contestazione legata al Codice della Strada, si trasforma in una lezione fondamentale sui ruoli distinti dei diversi gradi di giudizio nel nostro ordinamento giuridico. Questo articolo analizza la decisione della Suprema Corte, chiarendo perché non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione come un ‘terzo grado’ per ridiscutere la valutazione delle prove.
I Fatti del Caso: Violazioni al Codice della Strada
Il caso ha origine da un ricorso presentato contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente era stato condannato in entrambi i gradi di merito per plurime violazioni dell’articolo 7, comma 15-bis, del Codice della Strada. Sentendosi ingiustamente condannato, l’imputato ha deciso di portare il caso davanti alla Corte di Cassazione, lamentando principalmente l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione fornita dai giudici d’appello riguardo alla sussistenza del reato.
La Decisione della Corte e il principio del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso una decisione netta: il ricorso è dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che le censure sollevate dalla difesa non erano ammissibili in quella sede. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: i Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte Suprema ha spiegato in modo dettagliato le ragioni della sua decisione, che si fondano su un principio cardine della procedura penale. Le doglianze del ricorrente, infatti, riguardavano la ricostruzione e la valutazione dei fatti, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio. Questi aspetti, sottolinea la Corte, rientrano nella competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il ruolo della Corte di Cassazione, definito come ‘giudizio di legittimità’, non è quello di riesaminare le prove o di fornire una nuova interpretazione dei fatti, ma solo di controllare che la sentenza impugnata sia immune da vizi di legge o da difetti di motivazione palesi, come l’illogicità manifesta o la contraddittorietà. Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno riscontrato che la sentenza della Corte d’Appello era supportata da un apparato argomentativo coerente e completo. La motivazione è stata giudicata ‘congrua e adeguata’, basata su ‘corretti criteri di inferenza’ e ‘condivisibili massime di esperienza’, e perfettamente allineata con la decisione del Tribunale di primo grado.
Le Conclusioni: l’Importanza della Motivazione nel Giudizio di Merito
L’ordinanza in esame ribadisce un concetto cruciale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse argomentazioni fattuali già respinte in appello. L’esito di un ricorso inammissibile evidenzia come la strategia difensiva debba concentrarsi, nel giudizio di legittimità, sull’individuazione di specifici errori di diritto o vizi logici macroscopici nella motivazione, piuttosto che tentare una nuova valutazione delle prove. Per le parti processuali, ciò significa che la battaglia sulla ricostruzione dei fatti si combatte e si conclude, salvo rare eccezioni, nei primi due gradi di giudizio. La solidità, la coerenza e la logicità della motivazione della sentenza di merito diventano, quindi, l’argine principale contro il quale si infrangono i ricorsi che mirano a una revisione del fatto.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le questioni sollevate riguardavano la ricostruzione e la valutazione dei fatti e delle prove, aspetti che rientrano nella competenza esclusiva della Corte d’Appello e non possono essere riesaminati dalla Corte di Cassazione.
Cosa ha stabilito la Corte di Cassazione riguardo alla motivazione della sentenza d’appello?
La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse congrua, adeguata, priva di vizi logici e basata su corretti criteri di inferenza e massime di esperienza, confermando la solidità del ragionamento dei giudici di merito.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19447 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19447 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME, ritenuto responsabile di plurime violazioni dell’art. 7, comma 15-bis cod. strada nelle sentenze di merito conformi.
Rilevato che il ricorrente lamenta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato al capo A) della rubrica.
Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argonnentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso,, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in u ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. NII.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore