Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Fatti non si Discutono Più
Presentare un ricorso in Cassazione non significa avere una terza occasione per discutere le prove. La Suprema Corte ha un ruolo ben preciso: verificare la corretta applicazione della legge, non riesaminare i fatti. Un’ordinanza recente chiarisce perfettamente questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando i ricorrenti a pesanti sanzioni. Analizziamo insieme la vicenda e le sue importanti implicazioni procedurali.
I Fatti del Processo
Due soggetti avevano presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che li aveva ritenuti colpevoli. L’accusa specifica era quella di aver omesso colposamente di verificare la lecita provenienza di una partita di merce da loro acquistata. Insoddisfatti della decisione dei giudici di secondo grado, i due hanno tentato l’ultima via, quella del ricorso per cassazione, sperando in un ribaltamento della sentenza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una breve e chiara ordinanza, ha respinto le istanze dei ricorrenti, dichiarando i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel vivo della questione (se i due fossero effettivamente colpevoli o meno), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che le argomentazioni presentate non erano idonee a essere esaminate in quella sede.
Le Motivazioni: i Limiti del Giudizio di Legittimità e il ricorso inammissibile
La chiave per comprendere la decisione risiede nella distinzione fondamentale tra “giudizio di merito” e “giudizio di legittimità”.
I tribunali di primo grado e le Corti d’Appello sono “giudici di merito”: il loro compito è analizzare le prove (documenti, testimonianze, perizie) per ricostruire i fatti e decidere chi ha torto e chi ha ragione.
La Corte di Cassazione, invece, è un “giudice di legittimità”. Il suo ruolo non è quello di una terza istanza di giudizio sui fatti, ma di garante della corretta applicazione del diritto. In altre parole, la Cassazione controlla se la legge è stata interpretata e applicata correttamente e se la motivazione della sentenza impugnata è logica e priva di contraddizioni.
Nel caso in esame, i ricorrenti avevano basato il loro appello su censure che chiedevano alla Corte una nuova valutazione del fatto e del materiale probatorio. Stavano, di fatto, chiedendo ai giudici di legittimità di comportarsi come giudici di merito, un’operazione non consentita dalla legge.
La Corte ha sottolineato che la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione “congrua e adeguata”, senza “vizi logici” e basata su “condivisibili massime di esperienza”. Pertanto, non c’erano i presupposti per un intervento della Cassazione. Anche una memoria difensiva successiva è stata giudicata una mera ripetizione delle stesse questioni generiche, rafforzando la decisione di inammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di un ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene respinto per inammissibilità, i ricorrenti vengono condannati non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche di una somma di denaro in favore della “cassa delle ammende”.
In questa specifica vicenda, la Corte ha ritenuto equo determinare tale somma in 3.000,00 euro. Questa sanzione serve a disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o non consentiti, che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario. La decisione ribadisce quindi un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione è uno strumento straordinario di controllo della legalità, non un’ulteriore opportunità per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti ormai consolidato nei gradi di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate miravano a una nuova ricostruzione e valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che spetta esclusivamente al giudice di merito (tribunale e corte d’appello) e non alla Corte di Cassazione, che svolge un giudizio di legittimità.
Qual è la funzione della Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
La funzione della Corte di Cassazione è quella di giudice di legittimità. Non può riesaminare le prove o i fatti del caso, ma deve limitarsi a verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza precedente sia logica, congrua e adeguata.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati, come previsto dall’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36273 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36273 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a TRESCORE BALNEARIO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che i ricorsi introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, basata su un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza, per la colposa omessa verifica della lecita provenienza della merce acquistata;
ritenuto che la memoria depositata dal difensore reitera le stesse questioni già dedotte con il ricorso originario affette, pertanto, dalla medesima genericità;
ritenuto che alla inammissibilità dei ricorsi dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 9 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente