Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43478 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43478 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (che ha ribadito le ragioni del ricorso con memoria tardiva);
osservato che, pur essendo stati proposti distinti atti di impugnazione, i motivi dedotti sono sostanzialmente sovrapponibili e, di conseguenza, possono essere trattati congiuntamente;
considerato che l’unico motivo dei ricorsi, con il quale si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo;
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, del credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
che, di contro, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con motivazione esente da criticità giustificative e sostenuta da corretti argomenti giuridici (Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, COGNOME, Rv. 279908; Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020, dep. 2021, Cantone, Rv. 280563 – 02; Sez. F, n. 42719 del 02/09/2010, COGNOME, Rv. 248662; Sez. 2, n. 2061 del 19/10/1971, dep. 1972, Leone, Rv. 120649), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con l condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.