Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43474 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43474 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MARINA DI GIOIOSA IONICA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezz della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad es privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede;
che, invero, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazion diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinse con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo;
che, in particolare, non è censurabile, in sede di legittimità, una sentenza il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora ris che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sent complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisivítà di que rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante crit di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sinda del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e deci travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, infatti, non sono consentite tutte le doglíanze che censurano l persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la st illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differen comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragio in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 7, n. 24562 del 18/4/2023, Montebell non massimata; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamen t o delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.
Il Presidente