Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31621 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31621 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza d motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e del riconoscime dell’aggravante contestata, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è con in sede di legittimità;
evidenziato che la violazione dell’art. 197 -bis, comma 6, cod. proc. pen. in relazione all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen, può essere fatta valere soltanto nei limiti dalla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen., ossia come mancanza, manifesta illogicità contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esisten affermato quando mancante) della motivazione, su aspetti essenziali tali da impo diversa conclusione del processo;
osservato che, tuttavia, l’interpretazione e la valutazione del contenuto de dichiarazioni, nonché l’attendibilità, la credibilità e lo spessore della valenza pr del singolo elemento probatorio costituiscono questioni di fatto, rimesse all’esc competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolez motivazione con cui esse sono recepite;
considerato che nel caso concreto, i profili di illegittimità della motivazi sicuramente non sussistono, avendo la motivazione, a pg.2 e 3 adeguatamente giustificato la affermazione di responsabilità dell’imputato per la partecip nell’aggressione ai danni di NOME COGNOME;
rilevato ulteriormente che, i tla censura inerente al riconoscimento dell’aggravante non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quant prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., c evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, l’odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incomp o comunque non corretto (si veda pg 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 giugno 2024.