Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta a Nuove Valutazioni
Il giudizio davanti alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado della giustizia, ma con funzioni e limiti ben precisi. Non è un terzo processo sul fatto, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce con fermezza questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché tentava di ottenere una rivalutazione delle prove, attività preclusa ai giudici di legittimità. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i confini del ricorso in Cassazione e le conseguenze di una sua presentazione al di fuori dei binari previsti dalla legge.
Il Caso in Analisi
Un imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio, presentava ricorso alla Corte di Cassazione lamentando, essenzialmente, due aspetti. In primo luogo, contestava la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, ovvero la richiesta di sentire nuovamente alcuni testimoni della difesa. In secondo luogo, criticava la sentenza impugnata per violazione di legge e difetto di motivazione, sostenendo che i giudici avessero interpretato illogicamente le prove raccolte.
I Motivi che Portano a un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le doglianze, qualificando l’intero ricorso inammissibile. Le ragioni di tale decisione sono emblematiche e tracciano una linea netta tra ciò che è consentito e ciò che è vietato nel giudizio di legittimità.
La Reiterazione dei Motivi di Appello
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato puramente reiterativo. L’imputato, cioè, si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato che la mancata audizione dei testimoni era dipesa da una negligenza della stessa difesa nel corso del giudizio di primo grado e che, in ogni caso, non sussistevano i presupposti eccezionali richiesti dall’articolo 603 del codice di procedura penale per riaprire la fase istruttoria in appello. Ripetere un argomento già vagliato e motivatamente respinto non costituisce un valido motivo di ricorso.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito
Il secondo motivo è stato respinto in base a un principio cardine del nostro ordinamento: il divieto per la Corte di Cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito. Il ricorrente chiedeva, di fatto, una diversa lettura dei dati processuali, un’operazione che esula completamente dalle competenze della Suprema Corte. I giudici di legittimità non possono saggiare la tenuta logica della pronuncia confrontandola con altri possibili modelli di ragionamento, ma solo verificare che quella adottata dai giudici di merito non sia viziata da palese illogicità o da errori di diritto.
La Decisione Finale e le sue Motivazioni
La Corte ha concluso che il giudice di merito aveva esplicitato le ragioni del suo convincimento con una motivazione esente da vizi logici, basando la dichiarazione di responsabilità su dichiarazioni convergenti di più persone offese. Allo stesso modo, anche la negazione delle attenuanti generiche era stata giustificata con argomenti privi di manifesta illogicità. Di fronte a una motivazione coerente e giuridicamente corretta, la Cassazione non ha alcun potere di intervento.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito chiaro: il ricorso in Cassazione è uno strumento tecnico che deve essere utilizzato per denunciare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti della motivazione, non per tentare di ottenere una terza valutazione sul fatto. La presentazione di un ricorso inammissibile, oltre a non avere alcuna possibilità di successo, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. È fondamentale, quindi, che l’assistenza legale in questa fase sia altamente specializzata, per evitare di incorrere in declaratorie di inammissibilità che chiudono definitivamente ogni spiraglio di revisione della sentenza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché riproponeva questioni già dedotte e respinte in appello e chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova valutazione delle prove, attività che non rientra nelle sue competenze. La Corte può solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare i fatti.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di sentire nuovamente i testimoni?
No, di norma non è possibile. La richiesta di rinnovare l’istruttoria in appello era già stata respinta perché la mancata audizione dei testimoni in primo grado era stata causata dalla negligenza della difesa e non sussistevano i presupposti di legge. A maggior ragione, tale richiesta non può essere avanzata in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22093 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22093 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso è puramente reiterativo di questioni già dedotte dinanzi al giudice di appello che con argomenti privi di qualsiasi vizio ha già esposto le ragioni della mancata rinnovazione istruttoria essendo la mancata audizione dei testimoni della difesa dipesa dalla negligenza della stessa difesa nel corso del giudizio di primo grado e non sussistendo i presupposti richiesti dall’art. 603 cod.proc.pen.;
considerato poi che il secondo motivo che contesta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragio del suo convincimento (si veda, in particolare, pagg. 7-8) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reat fondata sulle dichiarazioni convergenti di più persone offese che inoltre la negazione delle attenuanti generiche è fondata dal giudice di appello su argomenti privi di manifesta illogicità esposti a p. 5 e pertanto non censurabili nell presente sede;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Roma 23 aprile 2024