Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29738 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29738 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il 15/03/1953
Omettere le generalità e alei dati identificativi’ a norma dell’art. 52 diga. 136/03n quento; O disposto d’ufficio CI e richiesta di perii SIN* ade le»
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso.
Osservato che le censure proposte sono generiche al confronto con l’articolata valutazione, compiuta dai giudici di appello, delle dinamiche familiari raccontate
dalla persona offesa, e che avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni della figlia e nel ricorso da parte della persona offesa a un centro antiviolenza.
Quanto al primo motivo, correttamente, per la reiterazione di condotte abusanti, i fatti sono stati sussunti nel delitto di cui all’art. 572 cod. pen. ed è stato ritenuto
altresì sussistente il dolo, contestato in termini assertivi dal ricorrente con argomentazioni fondate sulla lettura atomistica degli episodi aggressivi, viceversa
riconducibili, per il carattere di quotidiana sistematicità, nel reato abituale.
In relazione al secondo motivo, va ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti
ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132
e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui
determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142), ciò che – nel caso di
specie – non ricorre in presenza di pena determinata in misura prossima al minimo edittale e dell’apprezzamento del giudice di merito che ha richiamato la gravità del fatto.
Inoltre, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nel caso di specie, da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/03/2025.