Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24232 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24232 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TERNI il 13/03/1994
avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Perugia ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale NOME era stata condannata per il reato di cui all’art. 6
cod. pen.;
– che, avverso detta sentenza, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; che l’avv. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con le qu
ha chiesto di assolvere l’imputata o, in subordine, di rideterminare la pena con «concessione dei benefici di legge»;
– che l’unico motivo è inammissibile, atteso che la ricorrente ha articolato alcun generiche censure che sono all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito
delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzi dei fatti, al di fuori dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n
31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopic
evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che
va ribadito come «l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abb orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico appara argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verifica l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in quest’ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, proc. pen.» (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, COGNOME);
– che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente