Ricorso inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i limiti del giudizio di legittimità. Quando un appello si trasforma in una richiesta di rivalutazione dei fatti, la Corte non può che dichiararlo un ricorso inammissibile. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità, e le conseguenze per chi tenta di superare tale confine.
I Fatti del Caso: La Revoca della Detenzione Domiciliare
La vicenda ha origine da un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, che aveva disposto la revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare nei confronti di un soggetto. Questa decisione era basata sull’emersione di condotte ritenute incompatibili con il proseguimento della misura stessa, indicando una violazione delle prescrizioni imposte al condannato.
L’Appello e il ricorso inammissibile in Cassazione
Contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un presunto ‘vizio di motivazione’. In sostanza, il ricorrente contestava il modo in cui il tribunale aveva valutato i fatti e le prove a suo carico, chiedendo alla Corte Suprema una nuova e diversa interpretazione degli eventi che avevano portato alla revoca della misura.
Tuttavia, la difesa si è scontrata con un muro invalicabile: il ruolo della Corte di Cassazione. Il ricorso è stato prontamente dichiarato inammissibile perché basato su ‘motivi non consentiti’. Le doglianze, infatti, non miravano a evidenziare un errore di diritto o un vizio logico nel ragionamento del giudice, ma a ottenere una completa ‘rivalutazione di aspetti del fatto’, un’attività che è preclusa al giudice di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha chiarito in modo netto che il suo compito non è quello di agire come un terzo grado di giudizio sul merito della controversia. Il Tribunale di Sorveglianza aveva fornito un ‘percorso argomentativo del tutto congruo’, basando la sua decisione su elementi concreti che dimostravano la condotta incompatibile del soggetto con la misura alternativa. Di fronte a una motivazione logica e coerente, la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Il principio affermato è che il ricorso è ammissibile solo se si denunciano vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. Tentare di indurre la Corte a riesaminare le prove per giungere a una conclusione diversa da quella del tribunale precedente è un’operazione non consentita dalla legge.
Le Conclusioni: Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente a pagare le spese processuali. Inoltre, non ravvisando elementi che potessero escludere una sua colpa nel proporre un ricorso palesemente infondato, lo ha condannato anche al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento per tutelare la corretta applicazione del diritto, non un’ulteriore opportunità per ridiscutere i fatti già accertati nelle sedi competenti.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su motivi non consentiti dalla legge. In particolare, il ricorrente chiedeva una nuova valutazione dei fatti, un’attività che non rientra nei poteri della Corte di Cassazione, la quale agisce come giudice di legittimità e non di merito.
Qual è la differenza tra un giudizio di merito e un giudizio di legittimità?
Secondo quanto emerge dalla decisione, un giudizio di merito (come quello del Tribunale di Sorveglianza) valuta i fatti e le prove per decidere una controversia. Un giudizio di legittimità (quello della Corte di Cassazione) si limita a controllare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e che la loro motivazione sia logica e coerente, senza poter riesaminare i fatti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, come stabilito nel caso di specie ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., può essere disposta la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, qui quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5286 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5286 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 08/09/1973
avverso l’ordinanza del 26/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 26 giugno 2024 il Tribunale di Sorveglianza ha disposto – nei confronti di NOME – la revoca della mis alternativa della detenzione domicilare.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – NOME deducendo vizio di motivazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
Ed invero, le doglianze si dirigono ad un rivalutazione di aspetti del fatto, es ai poteri del giudice di legittimità, a fronte di percorso argomentativo del congruo e basato sulla emersione di condotte incompatibili con la applicazione misura alternativa.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di element atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibili al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 14 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidertte