Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Limita il Proprio Controllo
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una terza istanza per riesaminare i fatti. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce ancora una volta i confini del suo sindacato, dichiarando un ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i criteri che guidano i giudici di legittimità.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna della Corte d’Appello di Messina, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava la mancata sostituzione della pena detentiva con una misura meno afflittiva. Secondo la difesa, la decisione dei giudici di merito era viziata da ‘illogicità della motivazione’, un difetto che, se provato, può portare all’annullamento della sentenza.
Il ricorrente sosteneva che il ragionamento della Corte d’Appello fosse in contrasto con le massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nel medesimo provvedimento, rendendo la decisione finale incoerente e, quindi, illegittima.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè se fosse giusto o meno sostituire la pena), ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che il motivo presentato era ‘manifestamente infondato’.
La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale: il suo compito non è quello di una ‘terza istanza di giudizio’. L’indagine di legittimità è circoscritta. Per espressa volontà del legislatore, la Cassazione deve limitarsi a riscontrare l’esistenza di un apparato argomentativo logico, senza poter verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. In altre parole, non può rivedere le prove o sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Quando la motivazione è considerata viziata?
Il vizio di motivazione censurabile in Cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera e) del codice di procedura penale, non è una qualsiasi presunta ingiustizia. Si tratta di un vizio specifico, che emerge quando lo sviluppo argomentativo della sentenza è in palese contrasto con le massime di esperienza o con altre parti della stessa sentenza, creando una contraddizione insanabile. Nel caso di specie, la Corte non ha riscontrato alcun vizio di questo tipo nella sentenza impugnata.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamando una celebre sentenza delle Sezioni Unite (la n. 47289 del 2003, nota come ‘sentenza Petrella’). Questo precedente ha chiarito che il controllo di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un ‘orizzonte circoscritto’.
Il giudice di legittimità non può essere un ‘giudice del fatto’. Il suo ruolo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Pertanto, se la motivazione della sentenza d’appello è strutturata in modo logico e coerente, senza palesi contraddizioni interne, la Cassazione non può intervenire, anche se, in astratto, si potrebbe essere giunti a una diversa conclusione basandosi sugli stessi elementi probatori. La Corte ha concluso che la motivazione della sentenza impugnata non presentava alcun vizio riconducibile alla nozione delineata dalla legge, rendendo il ricorso palesemente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere fondato su vizi specifici e ben argomentati, non su un generico dissenso rispetto alla decisione di merito. Sperare che la Suprema Corte riesamini i fatti è un’aspettativa destinata a scontrarsi con i limiti intrinseci del suo ruolo istituzionale.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato poiché il vizio di illogicità della motivazione, lamentato dal ricorrente, non è stato riscontrato. La Corte ha ritenuto che non vi fosse alcun contrasto tra lo sviluppo argomentativo della sentenza e le massime di esperienza o altre affermazioni contenute nel provvedimento stesso.
Qual è il limite del controllo della Corte di Cassazione sulla motivazione di una sentenza?
Il controllo della Corte di Cassazione si limita a verificare l’esistenza di un apparato argomentativo logico nella sentenza impugnata. Non può entrare nel merito delle prove o verificare se la motivazione corrisponda alle risultanze processuali, poiché il suo non è un giudizio sui fatti, ma sulla legittimità della decisione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44189 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44189 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIARRE il 18/06/1996
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la mancata sostituzione della pena detentiva con altra misura meno afflittiva, denunciando l’illogicità della motivazione, manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzont circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074);
che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.