Ricorso Inammissibile: La Cassazione sui Limiti del Concordato in Appello
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599 bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per deflazionare il carico giudiziario, consentendo alle parti di accordarsi sulla rideterminazione della pena. Tuttavia, tale accordo comporta una rinuncia a far valere determinati motivi di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini di questo istituto, chiarendo quando un’ulteriore impugnazione sfocia in un ricorso inammissibile.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato per il reato di truffa, decideva di ricorrere in appello. In quella sede, la difesa e l’accusa raggiungevano un accordo ai sensi dell’art. 599 bis c.p.p. (il cosiddetto concordato in appello). La Corte d’appello di Trieste, prendendo atto della concorde richiesta delle parti, accoglieva l’accordo e rideterminava la pena inflitta.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione contro la sentenza d’appello, lamentando un presunto difetto di motivazione in punto di responsabilità.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, investita della questione, ha trattato il ricorso con la procedura semplificata de plano, riservata ai casi di manifesta inammissibilità. Gli Ermellini hanno dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
La decisione si fonda su un principio consolidato in giurisprudenza. La Corte ha ricordato che il ricorso per Cassazione avverso una sentenza emessa a seguito di concordato in appello è consentito solo per un novero molto ristretto di motivi. Nello specifico, l’impugnazione è ammissibile unicamente se si contestano:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Difetti nel consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
3. Un contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Nel caso di specie, il ricorrente lamentava un difetto di motivazione sulla sua effettiva responsabilità penale. Secondo la Corte, questo tipo di doglianza è estraneo ai motivi consentiti. L’adesione al concordato in appello implica una rinuncia implicita a contestare i motivi non inclusi nell’accordo, come quelli relativi alla valutazione della colpevolezza. Pertanto, sollevare tale questione in sede di legittimità costituisce una violazione dei limiti imposti dall’art. 599 bis c.p.p., rendendo il ricorso inevitabilmente inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza la natura dispositiva del concordato in appello, sottolineando che la scelta di accedere a tale rito processuale comporta conseguenze non trascurabili, prima fra tutte la rinuncia a far valere determinate censure. La decisione della Cassazione serve da monito: non è possibile beneficiare della rideterminazione della pena tramite un accordo per poi tentare di rimettere in discussione il merito della responsabilità con un successivo ricorso. Tale comportamento processuale viene sanzionato con una declaratoria di inammissibilità e con la condanna a spese e sanzioni, confermando la stabilità delle decisioni basate su un accordo tra le parti.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di concordato in appello (art. 599 bis c.p.p.)?
Sì, ma solo per motivi molto specifici. Il ricorso è ammissibile esclusivamente se riguarda vizi nella formazione della volontà della parte, nel consenso del pubblico ministero, o qualora la decisione del giudice sia difforme dall’accordo raggiunto.
Lamentare un difetto di motivazione sulla responsabilità è un motivo valido per ricorrere contro una sentenza di concordato in appello?
No. Secondo la Corte di Cassazione, questo tipo di doglianza è considerato rinunciato con l’accordo stesso e non rientra tra i motivi specifici per cui è consentito il ricorso. Un’impugnazione basata su tale argomento viene pertanto dichiarata inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in questo contesto?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (nel caso specifico, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22676 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 22676 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME NOME TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2023 della Corte d’appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’appello di Trieste, con la sentenza impugnata in questa sede, accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. rideterminava la pena inflitta nei confronti di COGNOME NOME, in relazione reato di truffa;
considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.;
ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102);
rilevato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta il difetto di motivazione in punto di responsabilità, risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 599 bis cod. proc. pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/5/2024