Ricorso inammissibile in Cassazione: i limiti del concordato in appello
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma impone precisi limiti all’impugnazione successiva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta quando un’impugnazione contro tale accordo si traduce in un ricorso inammissibile, offrendo spunti fondamentali sulla strategia processuale. Analizziamo la decisione per comprendere la logica del legislatore e l’orientamento della giurisprudenza.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine dalla sentenza della Corte d’Appello di Milano, che, a seguito della rinuncia ai motivi di appello da parte di due imputati, applicava loro la pena concordata ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. Avverso tale decisione, tutti e quattro gli imputati nel procedimento proponevano ricorso per cassazione.
La Suprema Corte si è trovata a dover valutare distintamente le posizioni dei ricorrenti, giungendo a conclusioni differenti basate sulla natura dei motivi di ricorso presentati.
La Decisione della Cassazione e la separazione delle posizioni
La Corte ha operato una netta distinzione tra i ricorrenti.
Per tre degli imputati, il Collegio ha ritenuto che i ricorsi non potessero essere definiti come ‘manifestamente infondati’. Di conseguenza, ha escluso la possibilità di utilizzare la procedura semplificata de plano e ha ordinato la separazione dei fascicoli, trasmettendoli all’ufficio spoglio per un nuovo e più approfondito esame preliminare con le formalità ordinarie.
Per il quarto imputato, invece, l’esito è stato opposto. Il suo ricorso contestava la ‘carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena inflitta’. Questa specifica doglianza è stata la causa della declaratoria di inammissibilità.
Il Principio di Diritto sul ricorso inammissibile
La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato in materia di concordato in appello. Il ricorso avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo in casi specifici e circoscritti, quali:
1. Vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Mancanza del consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
3. Contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, le doglianze sono considerate inammissibili. In particolare, non è possibile contestare motivi a cui si è rinunciato, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) o, come nel caso di specie, vizi attinenti alla mera determinazione della pena, a meno che essa non sia illegale o di specie diversa da quella prevista dalla legge.
Le motivazioni della Corte
La motivazione della Corte è lineare e si fonda sulla natura stessa del concordato in appello. Aderendo a tale procedura, l’imputato accetta la pena concordata e rinuncia implicitamente a contestarne la congruità. Permettere un successivo ricorso per cassazione sulla quantificazione della pena svuoterebbe di significato l’istituto, trasformandolo in un mero passaggio intermedio prima di un ulteriore grado di giudizio.
Il ricorrente, nel caso specifico, ha sollevato proprio una di quelle doglianze ritenute inammissibili dalla giurisprudenza costante: la critica alla ‘determinazione della pena’. Poiché tale motivo non rientra nel perimetro delle censure consentite, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile, condannando l’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la scelta del concordato in appello è una decisione strategica che preclude quasi ogni possibilità di successiva impugnazione sulla pena. Per la difesa, è cruciale valutare attentamente i benefici di un accordo sulla pena rispetto alla perdita della possibilità di far valere ulteriori motivi di ricorso. La decisione di aderire al concordato cristallizza la pena, rendendola non più contestabile nel merito della sua quantificazione. La porta della Cassazione resta aperta solo per vizi genetici dell’accordo o per macroscopiche illegalità della sanzione, un perimetro molto ristretto che impone una riflessione approfondita prima di intraprendere questo percorso processuale.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza di “concordato in appello” per contestare la quantità della pena?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che le doglianze relative alla determinazione della pena non sono consentite, in quanto l’accordo sulla pena implica la rinuncia a tali contestazioni, a meno che la sanzione inflitta non sia illegale o di specie diversa da quella prevista dalla legge.
Quali sono i motivi ammissibili per ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.?
I motivi ammissibili sono limitati a questioni che inficiano la validità dell’accordo stesso, come vizi nella formazione della volontà della parte, la mancanza del consenso del pubblico ministero, o una decisione del giudice non conforme all’accordo raggiunto.
Cosa accade se un ricorso non viene ritenuto “manifestamente infondato”?
Se il ricorso non appare manifestamente infondato, non può essere deciso con la procedura semplificata e accelerata (de plano). In tal caso, la Corte dispone la trasmissione del fascicolo per un nuovo esame preliminare che si svolge con le formalità ordinarie, garantendo un contraddittorio più completo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37833 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 37833 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Chivasso il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Chivasso il DATA_NASCITA NOME, nato a Desio il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Chivasso il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2025 della Corte d’appello di Milano. udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, preso atto della rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità di COGNOME NOME, COGNOME NOME, applicava loro la pena concordata prevista dall’art. 599bis cod. pen.
Nei confronti di tale sentenza ricorrevano tutti gli imputati.
2.1. Il Collegio rileva, in via preliminare, che i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME non possono essere definiti con la procedura de plano non apparendo manifestamente infondati; pertanto, non potendosi procedere senza formalità, trasmette il fascicolo all’Ufficio spoglio sezionale per un nuovo esame preliminare.
2.2. Per quanto riguarda invece la posizione di NOME NOME il collegio rileva che con il ricorso per cassazione è stata contestata la carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena inflitta.
2.3. Il motivo proposto non è consentito e, pertanto, il ricorso proposto
nell’interesse di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile.
Il collegio ribadisce, infatti, che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. quando con lo stesso si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 -01).
Come anticipato, nel caso in esame con il ricorso sono stati proposte doglianze attinenti alla ‘ determinazione della pena ‘ che non sono consentite .
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Ordina la separazione processuale della posizione degli altri tre ricorrenti, con formazione di autonomo fascicolo e trasmissione all’ufficio spoglio sezionale per nuovo esame preliminare, non potendosi procedere senza formalità.
Così deciso, il giorno 8 ottobre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME