Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6022 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 6022 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
Sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME NOME a Verona il DATA_NASCITA
NOME nata a Verona il DATA_NASCITA
Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Venezia il 3 Aprile 2023
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello di Venezia con la sentenza impugnata ha parzialmente riformato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Verona il 26 ottobre 2021 e , aderendo all’accordo intercorso tra il P.M. e la difesa di COGNOME ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha confermato la responsabilità dei due imputati in relazione ai reati di rapina aggravata, tentata rapina e porto di coltello e, disapplicata la recidiva nei confronti di NOME, ha ridot pena inflitta ad entrambi.
Ricorrono i due imputati deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex articolo 129 cod. proc.pen., all’eccessività della pena e all’erronea qualificazione giuridica del fatto.
Il ricorso di COGNOME deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., al di fuori dei casi consentiti.
Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità dell sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quel prevista dalla legge. (Sez. 2 – , Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 – 01)
Devono ritenersi inammissibili anche i motivi di ricorso sulla qualificazione giuridica della condotta che non risulti manifesta ictu ocull in quanto vanno richiamati al riguardo i principi già formulati da questa corte in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, laddove la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. (Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021 Cc. (dep. 16/04/2021 ) Rv. 281116 – 01).
Il ricorso nell’interesse di NOME è inammissibile poiché la stessa era assente nel giudizio di appello e non è stato depositato con l’impugnazione lo specifico mandato ad impugnare.
Ed infatti in tema di impugnazioni, la nuova causa di inammissibilità di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in mancanza di indici normativi contrari, si applica anche al ricorso per cassazione, collocandosi la menzionata disposizione tra le norme generali sulle impugnazioni, sicché, ove la sentenza oggetto d’impugnativa sia stata pronunciata in data successiva al 30 dicembre 2022, è necessario lo specifico mandato in essa previsto per proporre ricorso per cassazione. (Sez. 3 – , Sentenza n. 46690 del 09/11/2023 Ud. (dep. 21/11/2023 ) Rv. 285342 – 01)
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa ne determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
Roma 30 novembre 2023
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Il Consigliere estensore
NOME COGNOME