Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1370 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1370 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME natq a ACERRA il 28/10/1985
avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
5:23:1 -313àzcedie=1:=1 1 ;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
Considerato che NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe con la quale è stata rideterminata la pena ai sensi dell’art.599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all’art.81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Cardito il 12 febbraio 2022 con recidiva reiterata e infraquinquennale;
considerato che l’esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva ma che si tratta di ricorso inammissibile ai sensi dell’art.610, comma 5-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art.1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n.103. A seguito della reintroduzione del concordato in appello ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis cod.. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen. né sulla insussistenza di circostanze aggravanti o di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell’effett devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 27452201; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 27319401; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, COGNOME, Rv. 27285301; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, COGNOME, Rv. 27375501). Anche da ultimo la giurisprudenza di legittimità ha statuito che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 27817001; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME Rv. 27610201; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 27296901).
considerato che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Presidente