Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39954 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 39954 Anno 2025
Presidente: NOME
Data Udienza: 03/12/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME
Ord. n. sez. 2197/2025
CC – 03/12/2025
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
NOME (cui 04usirh) nato a (ALBANIA) il DATA_NASCITA inoltre:
NOME COGNOME NOME COGNOME
avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte d’appello di Milano visti gli atti, letti il provvedimento impugnato e il ricorso dell’AVV_NOTAIO;
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza in data 11/09/2025, con cui la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Milano e ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena principale e accessoria inflitta all’imputato in ordine ai reati rispettivamente ascritti di cui alla rubrica.
Con un unico motivo, la difesa deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla durata della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.
Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso Ł inammissibile poichØ non consentito in sede di legittimità.
Quanto alla pena principale, va ribadito che in tema di concordato in appello Ł, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01). Nessuna delle ipotesi consentite ricorre nel caso in esame.
Quanto alla pena accessoria, con ordinanza del 15/09/2025 – resa e comunicata alle parti prima della proposizione dell’odierno ricorso – la Corte d’appello ha disposto la correzione dell’errore materiale laddove ‘prima dell’espressione conferma nel resto l’impugnata sentenza’, deve leggersi ‘sostituisce la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella dell’interdizione temporanea per la durata di cinque anni’. Donde si Ł provveduto ad eliminare l’errore che rende le disposizione rese in sentenza pienamente conformi all’accordo raggiunto tra le parti, alla proposta di concordato fatta propria dalla Corte d’appello e alla previsione legale di cui all’art. 29 cod. pen., con conseguente carenza di interesse all’impugnazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – della somma di € 3.000,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso, il 3 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME