Ricorso Inammissibile: La Cassazione sui Limiti del Concordato in Appello
L’istituto del ‘concordato in appello’, introdotto per snellire i processi, comporta scelte strategiche con conseguenze definitive. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili per chi, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena, tenta comunque la via del ricorso. Questa decisione sottolinea come la rinuncia ai motivi di appello sia una scelta tombale, che preclude quasi ogni possibilità di un riesame, rendendo il successivo ricorso inammissibile.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. In sede di appello, la difesa aveva optato per la procedura del concordato sui motivi di appello, ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. Con tale accordo, l’imputato ha rinunciato a tutti i motivi di gravame, ad eccezione di quello relativo al trattamento sanzionatorio, ossia alla quantificazione della pena.
Nonostante l’accordo, l’imputato ha successivamente presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. È su questo ricorso che la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La pronuncia si fonda su un principio consolidato, rafforzato da precedenti sentenze anche a Sezioni Unite. Secondo la Corte, l’adesione al concordato in appello preclude la possibilità di sollevare in Cassazione doglianze relative ai motivi oggetto di rinuncia.
L’inammissibilità si estende anche alla mancata valutazione delle condizioni per un proscioglimento e, soprattutto, ai vizi relativi alla determinazione della pena, a meno che questa non si riveli ‘illegale’.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte sono chiare e si basano sulla natura stessa dell’accordo processuale. Il concordato in appello è un patto con cui l’imputato accetta una pena in cambio della rinuncia a contestare la sentenza di primo grado su determinati punti.
La Suprema Corte ha spiegato che, una volta rinunciato a specifici motivi, non è più possibile riproporli in una sede successiva. L’unica eccezione che riguarda la pena è quella della sua ‘illegalità’, che si verifica solo in due casi:
1. Quando la pena applicata non rientra nei limiti edittali previsti dalla legge per quel reato (ad esempio, una pena superiore al massimo o inferiore al minimo legale).
2. Quando viene applicata una pena di specie diversa da quella prevista dalla norma.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha lamentato un’illegalità della pena in questi termini, ma ha sollevato questioni relative alla sua determinazione, vizi che, avendo rinunciato ai relativi motivi, non potevano più essere fatti valere. Pertanto, non essendo stato dedotto nessuno dei motivi consentiti, il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un punto fondamentale per la strategia difensiva: la scelta del concordato in appello è una decisione che chiude definitivamente la porta a future contestazioni sui punti rinunciati. Se da un lato può rappresentare un’opportunità per ottenere una pena più mite, dall’altro cristallizza la decisione del giudice d’appello, limitando drasticamente le possibilità di un ulteriore riesame in Cassazione. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere pienamente consapevoli che, salvo il caso di una pena palesemente illegale, la sentenza emessa a seguito di concordato diventa, di fatto, definitiva. La conseguenza di un tentativo di ricorso al di fuori di questi stretti limiti è, come dimostra questo caso, una inevitabile dichiarazione di ricorso inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile fare ricorso in Cassazione dopo aver accettato un ‘concordato in appello’?
Sì, ma solo per motivi molto specifici. Il ricorso è precluso per tutti i motivi a cui si è rinunciato con l’accordo. È possibile contestare la pena solo se questa è ‘illegale’, cioè se è di un tipo diverso da quello previsto dalla legge o se supera i limiti massimi o minimi stabiliti per quel reato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato, dopo aver rinunciato a tutti i motivi di appello tranne quello sulla pena, ha presentato in Cassazione motivi non consentiti. La sua contestazione sulla pena non riguardava la sua ‘illegalità’, ma aspetti di merito sulla sua determinazione, che erano coperti dalla rinuncia fatta in appello.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte di Cassazione non esamina il merito del ricorso. Inoltre, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39282 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39282 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POLLENA TROCCHIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
49/ RG 19043
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe per il reato di det e cessione di sostanza stupefacente, emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. a tutti i motivi di appello, eccetto quello relativo al trattamento sanzionatorio;
ritenuto non dedotto alcuno dei motivi consentiti bastando richiamare il principio se quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di prosc di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pen nell’illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere div prevista per legge (cfr. in motivazione, Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fa 284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170);
ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l’inammissibilità del ricorso co conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, il 07/11 2025