Ricorso Inammissibile: I Limiti dell’Appello Dopo il Concordato
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso contro le sentenze emesse a seguito di un ‘concordato in appello’. La decisione sottolinea come, una volta raggiunto un accordo sulla pena, le possibilità di impugnazione si restringano notevolmente, rendendo di fatto il ricorso inammissibile se basato su motivi non previsti dalla legge.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver concordato la pena in secondo grado davanti alla Corte d’Appello di Taranto, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Le sue doglianze, tuttavia, non riguardavano vizi procedurali o problemi legati alla formazione del suo consenso, bensì contestavano la corretta qualificazione giuridica del fatto-reato. In pratica, il ricorrente intendeva rimettere in discussione la natura del reato per il quale era stato condannato, nonostante l’accordo raggiunto in precedenza.
Il Ricorso Inammissibile secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha respinto categoricamente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’articolo 599-bis del codice di procedura penale, la norma che disciplina il concordato in appello. Secondo la giurisprudenza consolidata, il ricorso in Cassazione contro una sentenza di questo tipo è eccezionale e può essere proposto solo per motivi specifici e tassativi.
Questi motivi includono:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato (ad esempio, se il consenso è stato estorto o dato per errore).
2. Mancanza del consenso del Pubblico Ministero sulla richiesta.
3. Contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo pattuito tra le parti.
Qualsiasi altro motivo, come quello sollevato dal ricorrente relativo alla motivazione sulla qualificazione del fatto, esula da questo perimetro e rende il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione spiegando che l’accordo processuale previsto dall’art. 599-bis c.p.p. implica una rinuncia implicita a contestare gli aspetti di merito della sentenza di primo grado, inclusa la qualificazione giuridica del fatto. Accettando il concordato, l’imputato accetta la pena e, con essa, l’inquadramento giuridico del reato. Contestare successivamente questo aspetto equivarrebbe a rimettere in discussione le fondamenta stesse dell’accordo, vanificandone la funzione deflattiva e di certezza del diritto.
La procedura semplificata e non partecipata con cui è stata dichiarata l’inammissibilità, ai sensi degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, c.p.p., conferma la natura manifestamente infondata del ricorso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p. per i casi di inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la scelta del concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. Chi opta per questa strada deve essere consapevole che sta limitando drasticamente le proprie future possibilità di impugnazione. La sentenza non potrà essere contestata nel merito, ma solo per vizi procedurali specifici legati alla formazione dell’accordo stesso. La decisione della Cassazione serve quindi come monito: il concordato in appello rappresenta una chiusura quasi definitiva del processo, e un eventuale ricorso successivo deve basarsi su presupposti estremamente solidi e rientranti nei casi tassativamente previsti dalla legge, pena la dichiarazione di inammissibilità e ulteriori sanzioni economiche.
In quali casi è possibile presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza di ‘concordato in appello’?
Secondo la Corte, il ricorso è ammissibile solo se si deducono motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, o a un contenuto della sentenza difforme dall’accordo raggiunto.
Perché il ricorso in questo specifico caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze del ricorrente riguardavano il difetto di motivazione sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, un motivo che non rientra tra quelli eccezionalmente consentiti dalla legge per impugnare una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4048 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4048 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 07/12/1997
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
slato-awise-elie – parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigr esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo qua affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazio avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relat alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblic ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre so inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerenti al difetto di motivazione quant corretta qualificazione da dare al fatto.
Ritenuto che la l’inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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