Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Concordato in Appello
L’istituto del concordato in appello, introdotto per snellire i processi, rappresenta un patto tra accusa e difesa che, una volta siglato, pone dei limiti precisi a successive impugnazioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce perché un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile per chi tenta di rimettere in discussione punti a cui aveva esplicitamente rinunciato. Analizziamo questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Messina. Tale sentenza era stata emessa ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale, ovvero tramite la procedura di ‘concordato in appello’. Con questo accordo, l’imputato aveva accettato una determinata pena, rinunciando ad altri motivi di gravame.
Tuttavia, successivamente, lo stesso imputato ha deciso di ricorrere in Cassazione, lamentando proprio questioni che erano state oggetto della sua rinuncia: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata presa ‘de plano’, cioè con una procedura semplificata e senza udienza pubblica, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis del codice di procedura penale per i ricorsi di questo tipo. Oltre a dichiarare l’inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione fonda la sua decisione su un principio giuridico consolidato e coerente con la natura del concordato in appello. Le motivazioni possono essere così riassunte:
1. Natura Pattizia del Concordato: Il concordato in appello è un accordo. L’imputato, assistito dal suo difensore, accetta una pena concordata con il Pubblico Ministero e, in cambio, rinuncia a specifici motivi di appello. Tentare di riproporre in Cassazione proprio i motivi oggetto di rinuncia contraddice la logica e la validità dell’accordo stesso.
2. Limiti all’Impugnazione: La giurisprudenza della Cassazione è costante nell’affermare che un ricorso avverso una sentenza ‘concordata’ è ammissibile solo in casi eccezionali e specifici. Ad esempio, si può ricorrere se vi sono stati vizi nella formazione della volontà di accedere all’accordo, se il consenso del pubblico ministero era viziato, o se la sentenza del giudice si discosta da quanto pattuito. Non è invece possibile contestare la valutazione di merito su punti rinunciati, come le attenuanti generiche.
3. Legittimità della Procedura Semplificata: La Corte ribadisce la piena legittimità costituzionale della procedura ‘de plano’ per questi casi. La scelta del legislatore di semplificare le forme è ragionevole, poiché si tratta di un’impugnazione proposta contro una decisione che, di fatto, accoglie la ‘concorde prospettazione delle parti’. Non vi è quindi necessità di un complesso dibattimento orale per una questione già definita da un accordo.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza rafforza un punto fondamentale della procedura penale: la scelta di aderire a un rito premiale come il concordato in appello è una decisione strategica che comporta conseguenze definitive. L’imputato e il suo difensore devono ponderare attentamente i benefici (la riduzione di pena) a fronte dei costi (la rinuncia a determinati motivi di impugnazione). Una volta raggiunto l’accordo e ratificato dal giudice, la possibilità di rimetterlo in discussione è estremamente limitata. La pronuncia serve da monito: non si può beneficiare dei vantaggi di un accordo e, allo stesso tempo, tentare di aggirarne i vincoli. La dichiarazione di ricorso inammissibile con annessa condanna alle spese è la naturale sanzione per un’impugnazione che mina la stabilità e la logica deflattiva di tali istituti processuali.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa con ‘concordato in appello’?
Sì, ma solo per motivi molto specifici, come vizi relativi alla formazione della volontà di aderire all’accordo, al consenso del pubblico ministero, o qualora la sentenza del giudice sia difforme rispetto a quanto pattuito. Non è possibile, invece, lamentare questioni che sono state oggetto di esplicita rinuncia nell’accordo stesso.
Cosa succede se si presenta un ricorso in Cassazione per motivi a cui si era rinunciato nel concordato in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo significa che la Corte non entra nel merito delle argomentazioni. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
La procedura semplificata ‘de plano’ per decidere questi ricorsi è legittima?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che questa procedura, svolta senza udienza pubblica, è ragionevole e costituzionalmente legittima, poiché ha lo scopo di semplificare la definizione di un’impugnazione presentata contro una decisione che si basa su un accordo tra le parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38717 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38717 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata, ai sensi dell’art. 599-bis cod. pen. pen., dalla Corte di appello di Messina, lamentando violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata esclusione della contestata recidiva.
Rilevato che il ricorso deve essere trattato nelle forme “de plano”, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n.103/2017 – trattandosi di impugnazione presentata avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta in relazione a motivi di appello ai quali il ricorrente ha esplicitamente rinunciato e lamentando un vizio di motivazione manifestamente insussistente. Appare opportuno ricordare che questa Corte ha valutato la legittimità costituzionale della norma applicata, concludendo che «In tema di concordato in appello, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura “de plano” per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell’art. 599-bis, cod. proc. pen., poiché è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell’impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perché avverso la decisione di inammissibilità è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 2, ord. n. 40139 del 21/06/2018, Rv. 273920).
Osservato che questa Corte ha anche stabilito che «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 27817).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/10/2025