Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37151 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 37151 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 17 febbraio 2025 della Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
che la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., ha irrogato a NOME COGNOME, imputato del delitto di detenzione di monete false, che aveva previamente rinunciato a tutti i residui motivi di appello, la pena concordata con il Procuratore generale;
che avverso detta sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, con il quale denuncia il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. può essere proposto solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), circostanza neanche dedotta dal ricorrente;
che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5bis , cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME