Ricorso inammissibile: la Cassazione sui limiti del concordato in appello
L’istituto del “concordato in appello”, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma quali sono le conseguenze di tale accordo sulla possibilità di impugnare la successiva sentenza? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del ricorso, stabilendo quando questo diventa ricorso inammissibile.
Il caso in esame: dal concordato in appello al ricorso inammissibile
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. In secondo grado, la difesa aveva raggiunto un accordo con il Procuratore Generale ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. Tale accordo prevedeva la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli relativi alla quantificazione della pena.
Nonostante l’accordo, l’imputato ha successivamente proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione riguardo all’eccessività del trattamento sanzionatorio. La questione fondamentale posta alla Suprema Corte era, quindi, se fosse possibile contestare la misura della pena concordata, ritenendola semplicemente “eccessiva”.
I limiti all’impugnazione dopo il concordato in appello
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha ribadito un principio consolidato in giurisprudenza. La rinuncia ai motivi di appello, funzionale all’accordo sulla pena, limita drasticamente la cognizione del giudice di secondo grado. Questa limitazione produce effetti preclusivi che si estendono all’intero procedimento, incluso l’eventuale giudizio di legittimità.
In sostanza, una volta che le parti si accordano, la possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva è circoscritta a vizi specifici e gravi. La giurisprudenza citata dalla Corte (Cass. n. 944/2019) elenca tassativamente i motivi ammissibili:
1. Vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Vizi concernenti il consenso del pubblico ministero.
3. Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto.
4. Vizi attinenti alla pena che si traducano in una vera e propria illegalità della sanzione (ad esempio, una pena al di fuori dei limiti edittali o di una specie diversa da quella prevista dalla legge).
La differenza tra pena “eccessiva” e pena “illegale”
Il punto cruciale della decisione risiede nella distinzione tra pena “eccessiva” e pena “illegale”. Lamentare che una sanzione sia sproporzionata o troppo severa rientra nel merito della valutazione del giudice, un ambito al quale l’imputato ha rinunciato con il concordato. Al contrario, una pena è “illegale” quando viola direttamente una norma di legge, ad esempio superando il massimo previsto per quel reato. Solo in quest’ultimo caso il ricorso sarebbe stato ammissibile.
Le motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha spiegato che consentire un ricorso per motivi ai quali si è rinunciato svuoterebbe di significato l’istituto del concordato in appello. L’accordo processuale limita l’oggetto del giudizio ai soli punti non coperti dalla rinuncia. Di conseguenza, sono inammissibili non solo le doglianze relative ai motivi rinunciati, ma anche quelle su questioni (come la valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.) che il giudice non poteva più esaminare a causa dell’accordo stesso.
Il ricorso dell’imputato, incentrato sulla mera “eccessività” della pena e non sulla sua “illegalità”, è stato quindi giudicato proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge, determinandone l’inevitabile inammissibilità. Come conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
La decisione in commento rafforza la natura pattizia e preclusiva del concordato in appello. Le parti che scelgono questa via devono essere consapevoli che la rinuncia ai motivi di impugnazione è un atto definitivo che limita fortemente le successive possibilità di ricorso. L’impugnazione in Cassazione resta un rimedio eccezionale, esperibile solo per vizi genetici dell’accordo o per macroscopiche illegalità della pena, ma non per rimettere in discussione valutazioni di merito, come l’adeguatezza della sanzione, che sono state oggetto dell’accordo stesso.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa dopo un ‘concordato in appello’?
Sì, ma solo per motivi specifici, quali vizi relativi alla formazione dell’accordo, al consenso del PM, a una decisione del giudice non conforme all’accordo, o se la pena inflitta è illegale (ad esempio, fuori dai limiti previsti dalla legge).
Contestare che la pena sia ‘eccessiva’ è un motivo valido per il ricorso in Cassazione dopo un concordato?
No, secondo l’ordinanza, questo tipo di doglianza rende il ricorso inammissibile. La semplice eccessività della pena non costituisce motivo di impugnazione, a meno che non si traduca in una vera e propria illegalità della sanzione.
Quali sono le conseguenze della rinuncia ai motivi di appello nel concordato?
La rinuncia ha effetti preclusivi, significa che impedisce di sollevare nuovamente le questioni oggetto della rinuncia in qualsiasi fase successiva del procedimento, compreso il giudizio in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4166 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4166 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con il ricorso nell’interesse di COGNOME NOME si deduce il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, di cui è stata lamentata l’eccessività.
La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quell sulla pena, su cui ha raggiunto l’accordo con il Procuratore generale.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la rinuncia dell’imputato ai motivi di appello in funzione dell’accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia e produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d’ufficio, sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti all determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla que prevista dalla legge.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2024.