Ricorso Inammissibile e Concordato in Appello: La Visione della Cassazione
L’istituto del “concordato in appello”, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, permettendo alle parti di accordarsi sulla rideterminazione della pena. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i rigidi confini entro cui è possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di tale accordo, evidenziando come un ricorso inammissibile sia l’esito più probabile per doglianze non pertinenti. Questo articolo analizza la decisione e le sue implicazioni pratiche.
Il Contesto del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato dal difensore di un imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia. Quest’ultima aveva rideterminato la pena irrogata in primo grado proprio sulla base di un accordo raggiunto tra le parti, secondo la procedura del concordato in appello. Nonostante l’accordo, la difesa ha deciso di adire la Corte di Cassazione, sollevando una serie di censure contro la decisione.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. I giudici di legittimità hanno richiamato la propria giurisprudenza costante e consolidata in materia, delineando con chiarezza il perimetro estremamente ristretto delle possibili contestazioni avverso una sentenza di patteggiamento in appello. La decisione non entra nel merito delle censure, ma si ferma a un vaglio preliminare di ammissibilità, risultato negativo.
Le Motivazioni: i Limiti Imposti dalla Legge
La parte centrale della motivazione risiede nella spiegazione dei motivi per cui il ricorso è stato giudicato inammissibile. La Corte Suprema ha chiarito che il ricorso per cassazione avverso una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è consentito solo ed esclusivamente per questioni che attengono alla validità dell’accordo stesso. Nello specifico, i motivi ammissibili sono:
1. Vizi nella formazione della volontà: Se la parte ha espresso il proprio consenso al concordato a seguito di errore, violenza o dolo.
2. Mancato consenso del pubblico ministero: Qualora vi siano irregolarità nel consenso prestato dall’accusa.
3. Contenuto difforme della pronuncia: Se la sentenza del giudice si discosta da quanto pattuito nell’accordo tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra doglianza è preclusa. La Corte ha specificato che sono inammissibili le censure relative a:
– Motivi rinunciati: Tutte le questioni di merito (es. colpevolezza, valutazione delle prove) a cui l’imputato rinuncia implicitamente accedendo al concordato.
– Mancata valutazione del proscioglimento: L’eventuale omessa valutazione delle condizioni per un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
– Determinazione della pena: Critiche sulla quantificazione della pena, a meno che essa non sia palesemente illegale, ovvero determinata al di fuori dei limiti edittali fissati dalla legge per quel reato o di specie diversa da quella prevista.
Nel caso di specie, le censure sollevate dal ricorrente non rientravano in nessuna delle categorie ammesse, configurandosi quindi come un tentativo di rimettere in discussione il merito della vicenda, ormai definito con l’accordo. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza riafferma un principio fondamentale: il concordato in appello è un patto processuale che, una volta siglato e ratificato dal giudice, cristallizza la situazione giuridica, rendendola difficilmente attaccabile. La scelta di accedere a questo rito alternativo comporta una rinuncia consapevole a far valere determinate contestazioni nel successivo grado di giudizio. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la decisione di proporre un concordato deve essere ponderata attentamente, analizzando tutti i pro e i contro, poiché le vie di impugnazione successive sono estremamente limitate. La pronuncia serve come monito: il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per rinegoziare un accordo già raggiunto o per sollevare questioni a cui si è implicitamente rinunciato.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di ‘concordato in appello’ (art. 599-bis c.p.p.)?
No. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il ricorso è ammissibile solo per motivi specifici che riguardano la formazione della volontà delle parti, il consenso del pubblico ministero o una decisione del giudice non conforme all’accordo. Non è possibile impugnare per motivi di merito a cui si è rinunciato con l’accordo stesso.
Si può contestare in Cassazione la pena decisa con il concordato in appello?
Generalmente no. Le doglianze relative alla determinazione della pena sono considerate inammissibili, a meno che la sanzione inflitta non si riveli illegale, cioè al di fuori dei limiti previsti dalla legge (minimi e massimi) o di una specie diversa da quella prescritta dalla norma.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso di questo tipo?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 260 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 260 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 28/10/1988
avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
.42,11:ti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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VV7.7
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore di NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull’accordo delle parti, a mente dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
Le censure proposte sono inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti a determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prev dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 – 01), condizioni nel caso non ricorrenti.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella Misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
GìFN 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
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