Ricorso Inammissibile: La Cassazione sui Limiti del Concordato in Appello
L’istituto del “concordato in appello”, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta una scelta strategica per le parti processuali. Tuttavia, come chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, tale scelta comporta conseguenze definitive, rendendo di fatto il ricorso inammissibile per motivi diversi da quelli strettamente previsti dalla legge. Analizziamo insieme la decisione della Suprema Corte e le sue implicazioni pratiche.
Il Contesto del Ricorso e la Decisione della Corte d’Appello
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Lecce. Tale sentenza era stata emessa proprio sulla base di un accordo tra le parti, ovvero un “concordato in appello”. L’imputato, non soddisfatto dell’esito, ha deciso di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando vizi procedurali.
I Motivi del Ricorso Inammissibile secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e in linea con la giurisprudenza consolidata. Il principio fondamentale è che l’accordo delle parti sui punti concordati in appello implica una rinuncia implicita a sollevare qualsiasi altra doglianza nel successivo giudizio di legittimità. Questo vale anche per questioni che, in altre circostanze, potrebbero essere rilevate d’ufficio dal giudice.
Le Eccezioni alla Regola e la loro Non Applicabilità
La giurisprudenza ammette delle eccezioni a questa regola ferrea. Un ricorso contro una sentenza “concordata” è possibile solo in due casi specifici:
1. Irrogazione di una pena illegale: Se la pena concordata e applicata dal giudice viola la legge (ad esempio, è superiore al massimo edittale).
2. Vizi nella formazione della volontà: Se emergono motivi relativi a vizi nel consenso prestato dalla parte o dal pubblico ministero per accedere al concordato.
Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha escluso che ricorresse una di queste situazioni, confermando la natura vincolante dell’accordo precedentemente raggiunto.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Corte si fonda sulla natura stessa del concordato in appello. Scegliendo questa via, l’imputato accetta di definire il processo su basi certe, rinunciando alla possibilità di contestare altri aspetti della sentenza. È una scelta che bilancia la rinuncia a ulteriori gradi di giudizio con la prevedibilità dell’esito e, spesso, con un trattamento sanzionatorio più mite. Permettere un ricorso generalizzato dopo un accordo svuoterebbe di significato l’istituto stesso, trasformandolo in una mera tappa interlocutoria anziché in una definizione del processo. La Corte, citando precedenti specifici, ha rafforzato l’idea che la volontà di concordare la pena preclude la possibilità di un successivo ripensamento sui punti oggetto dell’accordo.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
Le conclusioni tratte dalla Corte sono nette. Data l’inammissibilità del ricorso e l’assenza di una causa di non colpevolezza nella sua proposizione, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali. Inoltre, gli è stata inflitta una sanzione pecuniaria di 3.000 euro da versare alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve come monito: il concordato in appello è uno strumento processuale tombale. Le parti devono ponderare con estrema attenzione questa scelta, essendo pienamente consapevoli che, una volta raggiunto l’accordo, le porte per un successivo ricorso in Cassazione si chiudono quasi ermeticamente.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo un ‘concordato in appello’?
No, di regola non è possibile. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’accordo tra le parti sui motivi di appello implica la rinuncia a sollevare ulteriori doglianze nel successivo giudizio di legittimità.
Esistono eccezioni a questa regola di inammissibilità?
Sì, esistono delle eccezioni. Il ricorso è ammissibile se si contesta l’irrogazione di una pena illegale o se si sollevano questioni relative alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato. Tuttavia, nel caso specifico, queste eccezioni non sono state ravvisate.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11513 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11513 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRINDISI il 07/07/1995
avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
.
422 avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME che deduce la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 e 129 cod. proc. pen. riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis proc. pen, è inammissibile in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevab di ufficio, con l’eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della 6ssa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.