Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Giudicare il Fatto
L’esito di un processo non è mai scontato, e la possibilità di impugnare una sentenza è un pilastro del nostro sistema giudiziario. Tuttavia, l’accesso alla Corte di Cassazione non è illimitato. Un’ordinanza recente ha chiarito ancora una volta i confini invalicabili del giudizio di legittimità, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su questioni di fatto e non di diritto. Questo caso serve da monito: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere le prove, ma il custode della corretta applicazione della legge.
Il Caso in Analisi: Un Appello Basato su Nuove Questioni di Fatto
Il ricorrente si era rivolto alla Suprema Corte per contestare una sentenza della Corte d’Appello. I motivi del suo ricorso si concentravano su due punti principali, entrambi di natura prettamente fattuale.
In primo luogo, ha sollevato una questione relativa alle caratteristiche e alla potenzialità di una carabina, un dettaglio che non era mai stato sottoposto all’attenzione del giudice d’appello. In secondo luogo, ha chiesto una nuova valutazione sulla sussistenza di un ‘disegno criminoso unitario’, al fine di ottenere il riconoscimento della continuazione tra più reati, contestando la conclusione della Corte territoriale che aveva invece ritenuto ‘estemporanea’ la determinazione a commettere il reato di lesioni.
I Limiti della Cognizione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
Il primo motivo è stato respinto in base all’articolo 609, comma 2, del codice di procedura penale. La norma vieta di presentare in Cassazione motivi non enunciati nell’atto di appello. La Corte non può esaminare una questione di fatto per la prima volta, poiché il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge sui fatti già accertati e discussi nei gradi di merito. Introdurre nuovi elementi fattuali in questa sede snaturerebbe la sua funzione.
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché sollecitava la Corte a compiere una nuova valutazione di merito, sovrapponendola a quella, ritenuta non illogica, della Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno ribadito di non poter sostituire la propria interpretazione dei fatti a quella dei giudici che hanno direttamente gestito l’istruttoria, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica o contraddittoria.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che entrambi i motivi proposti dall’imputato non superavano il ‘vaglio preliminare di ammissibilità’. Il ricorrente, di fatto, chiedeva alla Cassazione di comportarsi come un giudice di terzo grado, riesaminando le prove e le circostanze materiali. Questo è un compito che esula completamente dalle sue competenze. La funzione della Cassazione è quella di ‘giudice della legittimità’, ovvero di organo che assicura l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali, non di ricostruire nuovamente la vicenda storica. La decisione della Corte d’Appello, secondo la Cassazione, era basata su un ragionamento logico e coerente con le prove acquisite, e come tale non poteva essere messa in discussione su aspetti puramente fattuali.
Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica. Chi intende presentare ricorso in Cassazione deve essere consapevole che i motivi devono vertere esclusivamente su violazioni di legge (‘errores in iudicando’) o vizi del procedimento (‘errores in procedendo’). Tentare di riaprire la discussione sui fatti o introdurre nuove questioni di merito non solo è inutile, ma conduce a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La strategia difensiva deve essere calibrata con precisione, concentrandosi unicamente sui profili di diritto per avere una reale possibilità di successo davanti alla Suprema Corte.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione una questione di fatto non discussa in Appello?
No, l’ordinanza chiarisce che una questione di fatto non previamente sottoposta al giudice di appello non rientra nella cognizione del giudice di legittimità, ai sensi dell’art. 609, comma 2, del codice di procedura penale.
La Corte di Cassazione può riesaminare la logicità di un disegno criminoso per riconoscere la continuazione tra reati?
No, la Corte di Cassazione non può sovrapporre nuovi apprezzamenti di fatto a quelli, se non illogici, della corte di merito. Se la Corte d’Appello ha ritenuto in modo motivato che mancasse un’unica determinazione criminosa, la Cassazione non può rivedere tale valutazione fattuale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende, rendendo definitiva la sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8750 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8750 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POLLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
95′
4
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata nonché la memoria tempestivamente depositata.
Ritenuto che entrambi i motivi posti da NOME COGNOME a base dell’impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità.
Il primo motivo non è consentito perché pone una questione di fatto sulle caratteristiche e potenzialità della carabina che, in quanto non previamente sottoposta al giudice di appello non rientra, a mente dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen. nella cognizione del giudice della legittimità che, a seguito della presentazione di motivo nuovo dell’imputato non enunciato in appello, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto solo entro i limiti in cui esso stato storicamente ricostruito dai giudici di merito (da ultimo Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi, Rv. 272091 – 01; Sez. 5, n. 23391 del 17/03/2017, COGNOME, Rv. 270144 – 01).
Il secondo motivo è interamente versato in fatto sollecitando nuovi apprezzamenti, in tema di unitarietà del disegno criminoso, da sovrapporre a quelli, tutt’altro che illogici, della Corte distrettuale che, in continuità co decisione del primo giudice, ha ritenuto giustificatamente ostativo al riconoscimento GLYPH della GLYPH continuazione GLYPH il GLYPH carattere GLYPH estemporaneo GLYPH della determinazione criminosa relativa al reato di lesioni.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 25 gennaio 2024.