Ricorso Inammissibile: Quando le Censure sulla Pena non Bastano
Nel complesso panorama della procedura penale, l’impugnazione di una sentenza davanti alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio. Tuttavia, l’accesso a questa sede è strettamente regolamentato. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando le doglianze si concentrano esclusivamente sul trattamento punitivo, senza sollevare vizi di legittimità. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i confini del giudizio di Cassazione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di condanna. Il ricorrente non contestava la ricostruzione dei fatti o la sua colpevolezza, ma focalizzava le proprie censure unicamente sulla quantificazione della pena. In particolare, le critiche vertevano sulla valutazione delle circostanze generiche e sul diniego della richiesta di sostituire la pena detentiva con sanzioni meno afflittive. L’obiettivo era ottenere una mitigazione del trattamento sanzionatorio deciso nei gradi di merito.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stroncato le aspettative del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una regola consolidata: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Corte non può riconsiderare le valutazioni discrezionali del giudice, come quelle relative alla severità della pena, a meno che non emerga un vizio logico palese o un errore nell’applicazione della legge.
La conseguenza di tale declaratoria non è stata solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che i motivi proposti erano “non consentiti dalla legge in sede di legittimità”. Il giudizio di Cassazione è infatti un controllo sulla corretta applicazione delle norme giuridiche e sulla coerenza logica della motivazione, non una nuova valutazione dei fatti o delle scelte discrezionali del giudice di merito.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno riscontrato che la sentenza impugnata era supportata da una motivazione “sufficiente e non illogica”. Il giudice di merito aveva adeguatamente esaminato le argomentazioni difensive sia riguardo alla riduzione della pena per le attenuanti generiche, sia riguardo al giudizio prognostico che aveva portato a negare la sostituzione della pena detentiva. Poiché la motivazione era congrua e priva di vizi evidenti, ogni ulteriore discussione sulla “giustezza” della pena inflitta esulava dalle competenze della Corte.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza un importante monito per chi intende ricorrere in Cassazione: è fondamentale concentrare l’impugnazione su specifici errori di diritto o su vizi di motivazione manifesti e decisivi. Sperare di ottenere uno “sconto di pena” senza poter dimostrare che il giudice di merito ha violato la legge o ha ragionato in modo palesemente illogico è un’aspettativa destinata a scontrarsi con una dichiarazione di ricorso inammissibile. Le implicazioni pratiche sono significative: non solo il tentativo di riforma della sentenza fallisce, ma si aggiungono anche ulteriori oneri economici a carico del ricorrente. La scelta di impugnare una sentenza deve quindi basarsi su una rigorosa analisi giuridica dei possibili vizi di legittimità, e non su una mera insoddisfazione per l’esito sanzionatorio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati riguardavano unicamente il trattamento punitivo (la quantità della pena), argomenti che non sono consentiti in sede di legittimità, a meno che non si dimostri un vizio logico o un errore di diritto nella motivazione della sentenza precedente, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base alla decisione, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma aggiuntiva, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
È possibile contestare la quantificazione della pena in Cassazione?
Sì, ma solo a determinate condizioni. Secondo quanto emerge dalla decisione, non è possibile contestarla basandosi su una mera valutazione di merito. Il ricorso può essere accolto solo se si dimostra che la motivazione del giudice che ha deciso la pena è manifestamente illogica, contraddittoria o basata su un’errata applicazione della legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33942 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33942 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati, riguardanti unicament trattamento punitivo, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto la senten impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul portato della riduzione apportata per le generiche e sul giudiz prognostico reso nel rigettare la chiesta sostituzione della pena detentiva irrogata Data Udienza: 07/07/2025
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 luglio 2025.