Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44716 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44716 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SENIGALLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, sulla base di diversa lettura dei dati processuali e di attendibilità delle fonti di prova, non è consent legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la prop valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuat dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260), risolvend sostanza in una proposta di lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (S 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018 COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragio suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 9 e 10) facendo applicazione di corr argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reat
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pre iente