Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21044 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21044 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA NOME nato a CONEGLIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/10/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME, NOME COGNOME NOME e NOME
NOME, con separati ricorsi, ricorrono per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione a fatti di detenzione e cessione di sostanza stupefa
‘del tipo cocaina e per la detenzione di armi da fuoco (contestata solo COGNOME NOME NOME
Othma n)
deducendo violazione di legge in relazione alla omessa pronuncia di sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
I ricorsi avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai dell’art. 610, comma
5-bis cod. proc. pen.) sono inammissibili.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma
2-bis, cod.
proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico minis e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena s
richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al d correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’i
della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame i ricorrenti lamentano la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento, senza porre a sostegno dei ricorsi alcuna del ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all’espressione de volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’e qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di ‘legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 Marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente