Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21044 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21044 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il 16/10/1997 NOME COGNOME NOME COGNOME nato a ROMA il 20/06/2000 NOME nato a CONEGLIANO il 15/01/1999
avverso la sentenza del 08/10/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di ROMA
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Haouam Zakaria, NOME e NOME
COGNOME con separati ricorsi, ricorrono per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione a fatti di detenzione e cessione di sostanza stupefa
‘del tipo cocaina e per la detenzione di armi da fuoco (contestata solo dElkady e at
Othma n)
deducendo violazione di legge in relazione alla omessa pronuncia di sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
I ricorsi avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai dell’art. 610, comma
5-bis cod. proc. pen.) sono inammissibili.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma
2-bis, cod.
proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico minis e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena s
richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al d correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’i
della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame i ricorrenti lamentano la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento, senza porre a sostegno dei ricorsi alcuna del ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all’espressione de volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’e qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di ‘legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 Marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente