Ricorso Inammissibile: Quando l’Accordo in Appello Preclude la Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti dell’impugnazione di legittimità a seguito di una sentenza definita con ‘concordato in appello’ ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. La decisione sottolinea come l’adesione a tale procedura comporti una rinuncia implicita a far valere vizi del giudizio di primo grado, rendendo il successivo ricorso inammissibile. Questo principio è fondamentale per comprendere la strategia processuale e le sue conseguenze definitive.
I Fatti del Processo
Un imputato proponeva ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. Tale sentenza era stata emessa in seguito a un accordo tra le parti, secondo la procedura prevista dall’art. 599-bis c.p.p., comunemente nota come ‘concordato in appello’. Con il ricorso, la difesa lamentava la nullità della sentenza di primo grado, sostenendo che vi fossero stati dei vizi nella citazione dell’imputato. La questione giunta all’esame della Suprema Corte era, quindi, se fosse possibile contestare vizi del primo grado di giudizio dopo aver raggiunto un accordo in appello.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La Corte ha stabilito che la scelta di definire il giudizio d’appello tramite il concordato preclude la possibilità di sollevare, in sede di legittimità, questioni relative a nullità del primo grado che si sarebbero dovute far valere con i motivi d’appello. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede nell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione. La Corte ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: una volta che l’imputato, attraverso l’accordo ex art. 599-bis c.p.p., rinuncia ai motivi di appello, la cognizione del giudice viene circoscritta esclusivamente ai punti non oggetto di rinuncia. L’accordo processuale, che porta a una sentenza ‘concordata’, implica l’accettazione del giudizio di colpevolezza del primo grado e la rinuncia a contestarlo per vizi procedurali, come quelli relativi alla citazione.
In pratica, l’imputato non può beneficiare della procedura semplificata e premiale del concordato in appello e, allo stesso tempo, conservare la facoltà di rimettere in discussione la validità del giudizio di primo grado. Tale comportamento sarebbe contrario alla logica dell’istituto, che mira a una definizione rapida e concordata del processo, basata proprio sulla rinuncia a determinate contestazioni.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma l’importanza di una scelta processuale consapevole. Aderire al concordato in appello è una decisione strategica che produce effetti definitivi, tra cui la cristallizzazione del giudizio di primo grado rispetto a vizi che non siano stati dedotti o che siano stati oggetto di rinuncia. La pronuncia di ricorso inammissibile serve da monito: le garanzie difensive devono essere esercitate nei tempi e nei modi corretti, e la scelta di un rito alternativo o di un accordo processuale comporta conseguenze non reversibili. La decisione rafforza la finalità deflattiva dell’art. 599-bis c.p.p., impedendo un uso strumentale del ricorso per cassazione su questioni ormai superate dall’accordo tra le parti.
È possibile presentare un ricorso in Cassazione per vizi del primo grado dopo un concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.)?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in seguito a una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione per nullità della sentenza di primo grado è inammissibile.
Perché la rinuncia ai motivi di appello limita la cognizione del giudice?
A causa dell’effetto devolutivo dell’impugnazione, una volta che l’imputato rinuncia a specifici motivi di appello tramite un accordo, la cognizione del giudice è limitata ai soli motivi non oggetto di rinuncia. La contestazione di vizi del primo grado si intende di fatto superata dall’accordo stesso.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23245 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 23245 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
RILEVA E OSSERVA
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile perché proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., inammissibilità va dichiarata senza formalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen..
E’ pacifica l’affermazione nella giurisprudenza di legittimità che, rispetto sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibi ricorso per cassazione per nullità della sentenza di primo grado determinata vizi di citazione dell’imputato, in quanto, in ragione dell’effetto devolutivo pr dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appel la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Sez. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso iI27/05/2024