Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi di Appello Non Contano
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità e sulle conseguenze di un ricorso inammissibile. Il caso nasce da un appello proposto contro una sentenza del Giudice di Pace di Milano, che la Suprema Corte ha prima riqualificato come ricorso per cassazione e poi dichiarato inammissibile, condannando la ricorrente a pesanti sanzioni. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e perché questa decisione è così rilevante.
I Fatti del Caso: Dall’Appello alla Riqualificazione in Ricorso
Una cittadina veniva condannata dal Giudice di Pace di Milano. Contro questa decisione, la sua difesa proponeva un atto di appello. Tuttavia, la legge (art. 37 del D.Lgs. n. 274/2000) stabilisce che le sentenze emesse dal Giudice di Pace in ambito penale non sono appellabili secondo le vie ordinarie, ma possono essere impugnate esclusivamente tramite ricorso per cassazione.
Di conseguenza, la Corte di Cassazione, in applicazione dell’art. 568, comma 5, del codice di procedura penale, ha correttamente riqualificato l’atto da appello a ricorso, procedendo al suo esame come se fosse stato presentato direttamente alla Suprema Corte.
Limiti al Ricorso in Cassazione: il problema del ricorso inammissibile
Il cuore della questione risiede nella natura stessa del ricorso per cassazione. Questo strumento non serve a riesaminare i fatti del processo o a valutare nuovamente le prove, come avviene in un giudizio di appello. Il suo scopo è unicamente quello di controllare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità). I motivi per cui si può ricorrere in Cassazione sono elencati in modo tassativo dall’art. 606 del codice di procedura penale e non ammettono eccezioni.
Nel caso specifico, la difesa dell’imputata aveva basato le proprie doglianze su una presunta “erronea valutazione delle risultanze istruttorie” e sull'”insufficienza della prova” per dimostrare la sua responsabilità penale. In sostanza, chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e giungere a una conclusione diversa da quella del primo giudice.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha osservato che le censure mosse dalla ricorrente erano del tutto estranee al perimetro dei vizi di legittimità. Criticare la valutazione delle prove significa entrare nel “merito” della controversia, un’attività preclusa alla Suprema Corte. La Cassazione non è un “terzo grado di giudizio” dove si può ridiscutere l’intero processo, ma un organo che vigila sulla corretta interpretazione e applicazione delle norme giuridiche.
Facendo leva su una propria precedente pronuncia (Sez. 4, n. 1441 del 2023), i giudici hanno ribadito che lamentare un’errata valutazione delle prove non costituisce uno dei motivi validi per adire la Corte. Di conseguenza, non avendo riscontrato alcun vizio di legittimità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze significative per la ricorrente. Non solo la condanna del Giudice di Pace è diventata definitiva, ma la parte è stata anche condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia sottolinea un principio fondamentale: prima di impugnare una sentenza in Cassazione, è cruciale verificare che i motivi di doglianza rientrino strettamente nei vizi di legittimità previsti dalla legge, per evitare non solo il rigetto del ricorso, ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche.
Perché un appello contro una sentenza del Giudice di Pace è stato trattato come un ricorso per cassazione?
Perché l’art. 37 del D.Lgs. 274/2000 stabilisce che le sentenze penali del Giudice di Pace non sono appellabili in modo tradizionale, ma possono essere impugnate solo con ricorso per cassazione. La Corte ha quindi riqualificato l’atto come previsto dalla legge.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati (errata valutazione delle prove e insufficienza della prova) riguardano il merito della causa e non rientrano nei vizi di legittimità elencati tassativamente dall’art. 606 del codice di procedura penale, unici per cui si può ricorrere in Cassazione.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, oltre alla conferma definitiva della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25348 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25348 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ORUNE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 del GIUDICE DI PACE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto l’atto di appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME contro la sentenza resa dal GdP di Milano, qualificato come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma quinto, cod. proc. pen. trattandosi di sentenza non appellabile alla luce dell’art. 37 D. Lg.vo n. 274 del 2000;
rilevato che, tuttavia, le censure articolate con l’atto di gravame non contengono alcuna censura riconducibile al perimetro dei vizi delineati dall’art. 606 cod. proc. pen. avendo la difesa lamentato l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed insistito per la assoluzione dell’imputata stante l’insufficienza del prova della sua penale responsabilità (cfr., Sez. 4 – , n. 1441 del 21/11/2023, dep. 12/01/2024, Verrucci, Rv. 285634 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 maggio 2024.