Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21432 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21432 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PESCARA il 28/04/1974
avverso la sentenza del 19/11/2024 del GIP TRIBUNALE di PESCARA
Ldato avviso alle partii .kt
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 19/11/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara applicava a NOME COGNOME – ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen. – la pena di tre anni di reclusione e 12mila euro di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, censurando l’assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione
di una causa di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., e circa la misura della pena.
3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.
4. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all’art.
448, comma
2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che
consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex
art. 444 cod. proc. pen.
soltanto per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura – quest – che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto la misura della pena (applicata nei termini del negozio processuale) e l’astratta configurabilità dell’art. 129 cod. proc. pen., con riguardo alle cui ipotesi, peraltro l’impugnazione neppure accenna quale ricorrerebbe nel caso di specie.
5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025
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Il C9jfsigliere estensore
Il Presiden