Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22800 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22800 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME CUI 01KMNFD ) nato il 12/06/1984
avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenz emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Milano,
relazione al reato di cui all’art. 73 DPR309/1990. Il ricorrente deduce vizi motivazione in ordine al mancato rilievo delle cause di proscioglimento ai sens
dell’art. 129 cod. proc. pen.
2. Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art.
comma
5
-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017
n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legitti
questioni, pur rilevabili d’ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in dell’accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè alla mancata
valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altre a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella ille
della sanzione inflitta. Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consen del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia d giudice. GLYPH ( GLYPH Sez. 1 – n. 944 del 23/10/2019, GLYPH Rv. 278170 COGNOME 01; Sez. 5 – n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 – 01).
Orbene, é agevole rilevare che i motivi di ricorso esulano da quelli consentiti. Il ri va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di €.4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di €.4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore
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