Ricorso Inammissibile: I Limiti dell’Impugnazione della Sentenza di Patteggiamento
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: i confini entro cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. La pronuncia chiarisce che il ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando l’impugnazione, pur formalmente basata su un’errata qualificazione giuridica, mira in realtà a rimettere in discussione la sussistenza stessa del reato, superando i limiti imposti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto ‘patteggiamento’) emessa dal Tribunale di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione. La doglianza principale del ricorrente verteva sull’erronea qualificazione giuridica del fatto-reato contenuto nella sentenza impugnata. Tuttavia, l’articolazione del motivo di ricorso si presentava in termini astratti e generici.
L’Analisi del Ricorso Inammissibile da Parte della Cassazione
La Suprema Corte ha immediatamente rilevato un vizio fondamentale nel ricorso. Sebbene il ricorrente lamentasse un errore nella qualificazione giuridica, le sue argomentazioni non si concentravano su un palese errore di diritto, ma contestavano implicitamente la sussistenza stessa del reato ascritto. Di fatto, l’appello tentava di ottenere una rivalutazione del merito della vicenda, attività preclusa in sede di legittimità e, in particolare, nell’ambito ristretto delle impugnazioni post-patteggiamento.
L’Art. 448 c.p.p. e il Concetto di ‘Errore Manifesto’
Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Questa norma consente di ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento solo per motivi specifici, tra cui l’erronea qualificazione del fatto. La Corte, richiamando una consolidata giurisprudenza (codificata dalla riforma del 2017), ha precisato che tale possibilità è limitata ai soli casi di ‘errore manifesto’. Un errore è manifesto quando risulta palese ed evidente dalla semplice lettura del provvedimento impugnato, senza necessità di complesse analisi o di una rivalutazione delle prove. Non si può, quindi, utilizzare questo strumento per denunciare errori valutativi che non emergono con immediatezza dal testo della sentenza.
Le Motivazioni della Corte
I giudici di legittimità hanno motivato la declaratoria di inammissibilità evidenziando come il ricorso fosse stato proposto al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge. La censura mossa dal ricorrente era meramente astratta e, in realtà, mirava a contestare la fondatezza dell’accusa piuttosto che l’inquadramento giuridico del fatto. La Corte ha ribadito che il patteggiamento limita fortemente le possibilità di impugnazione, che non possono trasformarsi in un terzo grado di giudizio nel merito. L’appello per errata qualificazione giuridica è un rimedio eccezionale, attivabile solo di fronte a un errore di diritto palese e indiscutibile, non per sollevare dubbi interpretativi o valutativi.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione riafferma un principio fondamentale: chi sceglie la via del patteggiamento accetta una definizione del processo che preclude, in larga parte, successive contestazioni. Il ricorso in Cassazione è consentito solo entro binari strettissimi. L’ordinanza serve da monito: i motivi di ricorso devono essere specifici e focalizzati su errori di diritto manifesti, evidenti ictu oculi. Qualsiasi tentativo di mascherare una contestazione sul merito dei fatti sotto la veste di un’errata qualificazione giuridica condurrà inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per errata qualificazione giuridica del fatto?
No, secondo l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’impugnazione è consentita solo se si denuncia un ‘errore manifesto’, ovvero un errore di diritto palese ed evidente dal solo testo della sentenza, senza che sia necessaria una nuova valutazione dei fatti.
Cosa accade se il ricorso contro un patteggiamento contesta la sussistenza del reato anziché la sua qualificazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha chiarito che non è possibile utilizzare il motivo dell’errata qualificazione giuridica per mascherare una contestazione sulla fondatezza dell’accusa o sulla ricostruzione dei fatti, poiché ciò esula dai limiti previsti per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24189 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24189 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME ( CUI 0561NSW ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2025 del TRIBUNALE di BOLOGNA
VaISIX–9314 4 3-Pa 4 4;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Considerato che NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato la pena di mesi dieci di
reclusione in ordine ai reati di furto aggravato e falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – con cui si censura la violazione della legge ed il vizio motivazionale in ordine alla commisurazione del trattamento sanzionatorio
- deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto per motivi non deducibili in quanto incompatibili con l’avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo
stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – con cui si denunzia vizio di violazione di legge nonché il vizio di motivazione, deducendo l’erroneità della qualificazione
giuridica dei fatti ricondotti al delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri – è inammissibile essendo
prospettato in termini meramente astratti, censurandosi in realtà la sussistenza del reato ascritto e non già la sua qualificazione giuridica. In ogni caso, il ricorso è proposto al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il quale, avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre con il ricorso per cassazione l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, che tuttavia deve ritenersi limitata, come già la consolidata giurisprudenza aveva stabilito al riguardo (avendo la novella del 2017 soltanto codificato gli approdi giurisprudenziali sul tema), ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 maggio 2025.