Ricorso Inammissibile: I Limiti dell’Impugnazione della Sentenza di Patteggiamento
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, delineando i confini entro cui è possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di patteggiamento. La decisione sottolinea la rigidità dei requisiti di ammissibilità e le conseguenze per chi presenta un ricorso con motivi non consentiti dalla legge.
Il Contesto del Ricorso: L’Appello contro il Patteggiamento
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza del Tribunale di Torino, emessa secondo la procedura del patteggiamento (art. 444 c.p.p.). L’imputato, tramite il suo difensore, ha sollevato due questioni principali dinanzi alla Suprema Corte:
1. Una critica relativa al trattamento sanzionatorio applicato.
2. La contestazione del mancato riconoscimento del suo stesso potere di proporre ricorso in Cassazione.
Il patteggiamento è una procedura che si basa sull’accordo tra accusa e difesa riguardo l’entità della pena. Proprio per questa sua natura consensuale, la legge prevede limiti stringenti alla possibilità di impugnarne il risultato.
La Decisione della Cassazione: Quando un ricorso è inammissibile?
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha ritenuti entrambi non meritevoli di accoglimento, giungendo a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questa decisione si fonda su una valutazione preliminare che impedisce al giudice di entrare nel merito delle questioni sollevate.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha fornito una motivazione sintetica ma precisa per ciascuno dei motivi di ricorso.
– Primo motivo (trattamento sanzionatorio): È stato giudicato come “non consentito dalla legge”. Questo perché, con il patteggiamento, l’imputato accetta la pena concordata. Contestare successivamente tale accordo in Cassazione è un’azione che, salvo casi eccezionali non ravvisati nella fattispecie, esula dalle facoltà concesse dalla normativa processuale.
– Secondo motivo (diritto a ricorrere): È stato definito “manifestamente infondato”. La Corte ha implicitamente ribadito che il diritto di impugnazione non è assoluto, ma è circoscritto ai motivi specificamente previsti dal codice di procedura penale. Tentare di contestare la sentenza basandosi sul presunto diniego del diritto stesso di farlo è un argomento circolare e privo di fondamento giuridico.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La declaratoria di ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. L’ordinanza ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, un onere che grava su chi avvia un’azione giudiziaria senza successo. Inoltre, è stata disposta la condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la proposizione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario.
In conclusione, questa pronuncia riafferma un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla giustizia, incluso il ricorso in Cassazione, è un diritto da esercitare nel rispetto delle regole e dei limiti stabiliti dalla legge. L’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è un’eventualità eccezionale, non una regola, e i motivi devono essere solidi e giuridicamente ammissibili per superare il vaglio della Suprema Corte.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è limitato a specifici motivi previsti dalla legge. Motivi generici, come quelli relativi al trattamento sanzionatorio concordato, non sono generalmente consentiti, come stabilito in questa ordinanza.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, può essere condannato al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Quali erano i motivi del ricorso ritenuti inammissibili dalla Corte?
I motivi erano due: il primo contestava il trattamento sanzionatorio e la Corte lo ha ritenuto ‘non consentito dalla legge’; il secondo contestava il mancato riconoscimento del potere di ricorrere e la Corte lo ha giudicato ‘manifestamente infondato’.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1174 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1174 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2025 del TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 22314/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss cod. proc. pen; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscim all’imputato del potere di proporre ricorso in cassazione;
Ritenuti i motivi non consentiti dalla legge (il primo) e manifestamente infondato (il secon Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.