Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello Contro il Patteggiamento è Precluso
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente noto come ‘patteggiamento’, rappresenta una delle principali forme di definizione alternativa del processo penale. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta significative limitazioni al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i confini entro cui è possibile contestare una sentenza di patteggiamento, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo la decisione per comprendere le sue implicazioni.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio. Tale sentenza era il risultato di un accordo sulla pena tra l’accusa e la difesa, ratificato dal giudice. Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa ha successivamente tentato di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando motivi che, tuttavia, si sono scontrati con le rigide barriere normative che regolano questa materia.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha rapidamente liquidato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca in modo tassativo i soli motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata. Tra questi non rientrano né la contestazione sulla correttezza del calcolo della pena concordata, né un presunto vizio di motivazione.
I Limiti dell’Impugnazione nel Patteggiamento
La Corte ha sottolineato un principio fondamentale: se la pena applicata è esattamente quella che le parti hanno richiesto congiuntamente, non è logicamente possibile contestarne in un secondo momento il computo. L’accordo stesso preclude questa possibilità. Allo stesso modo, non si può lamentare un vizio di motivazione, poiché la natura consensuale della sentenza di patteggiamento riduce l’obbligo motivazionale del giudice alla sola verifica della corretta qualificazione giuridica del fatto e della congruità della pena patteggiata.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state chiare e lineari. I giudici hanno ritenuto che i motivi di ricorso fossero palesemente al di fuori del perimetro tracciato dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La norma è stata introdotta proprio per deflazionare il carico della Cassazione, evitando ricorsi pretestuosi o dilatori avverso sentenze che nascono da un accordo volontario tra le parti. Permettere un riesame del calcolo della pena o della motivazione su una pena concordata svuoterebbe di significato l’istituto stesso del patteggiamento, che si fonda sulla certezza e sulla rapida definizione del procedimento. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale per avvocati e assistiti: la scelta del patteggiamento è una decisione strategica con conseguenze definitive. L’impugnazione è un’eventualità eccezionale e limitata a vizi specifici e gravi. Presentare un ricorso basato su motivi non consentiti dalla legge non solo è inutile ai fini della riforma della sentenza, ma espone anche a significative conseguenze economiche. La decisione serve da monito, sottolineando l’importanza di una valutazione attenta e consapevole prima di accedere a riti alternativi e la necessità di formulare eventuali impugnazioni nel rigoroso rispetto dei limiti imposti dal legislatore.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
Sì, ma solo per i motivi specificamente ed esclusivamente previsti dalla legge, come stabilito dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Non è possibile, ad esempio, contestare la correttezza del calcolo di una pena che è stata concordata.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi addotti non rientravano tra quelli consentiti dalla legge. Dal momento che la pena era quella richiesta dalle parti, non poteva essere contestato né il suo calcolo, né un presunto vizio di motivazione da parte del giudice.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, come in questo caso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nell’ordinanza è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44289 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44289 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che i motivi di ricorso sono inammissibili, non rientrando tra quelli consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen.;
rilevato che la pena applicata è quella richiesta dalle parti, sicchè non può contestarsi la correttezza del computo della stessa, né può dedursi il paventato vizio di motivazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente