Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Rigidi Confini dell’Appello al Patteggiamento
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i confini invalicabili per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una cospicua sanzione. Questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere quando e come è possibile contestare una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Pisa. L’imputato, agendo personalmente e senza l’assistenza di un difensore, ha tentato di portare la sua causa davanti alla Suprema Corte, sollevando una serie di doglianze contro la decisione di primo grado.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le pretese del ricorrente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile “senza formalità”, una procedura rapida prevista per i casi di manifesta infondatezza. La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri giuridici, entrambi insormontabili nel caso di specie.
Le Motivazioni della Decisione
La declaratoria di inammissibilità si fonda su due ragioni distinte ma ugualmente decisive.
1. L’inammissibilità del ricorso proposto personalmente
Il primo motivo di inammissibilità è di natura puramente procedurale. La Corte ha richiamato un principio consolidato, espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8914 del 2017: l’imputato non può presentare personalmente ricorso per Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Tale facoltà è riservata esclusivamente al difensore munito di procura speciale. La scelta di agire in autonomia ha quindi viziato l’atto fin dall’origine, rendendolo irricevibile.
2. L’inammissibilità per indeducibilità delle censure
Il secondo motivo, ancora più sostanziale, riguarda la natura delle critiche mosse alla sentenza. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca in modo tassativo i motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata. Questi sono:
* Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, un consenso non libero o consapevole).
* Difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza del giudice.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto.
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
La Corte ha rilevato che le censure sollevate dal ricorrente non rientravano in nessuna di queste categorie. I suoi argomenti, infatti, non contestavano gli aspetti formali o di legalità della decisione, ma miravano a una riconsiderazione del merito, non consentita in questa sede. Questa discrepanza ha reso il ricorso inammissibile anche sotto il profilo sostanziale.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Monito
La decisione della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, conferma la natura quasi definitiva della sentenza di patteggiamento, la cui stabilità è protetta da limiti di impugnazione molto stringenti. Chi sceglie questa via processuale deve essere consapevole che le possibilità di rimettere in discussione l’accordo sono estremamente ridotte e legate a vizi specifici.
In secondo luogo, l’ordinanza sottolinea l’indispensabilità del ruolo del difensore tecnico nel processo penale, specialmente nelle fasi di impugnazione. Il “fai da te” processuale, come dimostra questo caso, porta a conseguenze negative certe, tra cui la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in quattromila euro, a causa della “elevata colpa” del ricorrente nell’intentare un’azione palesemente infondata.
Un imputato può presentare personalmente ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No. La Corte di Cassazione ha ribadito, richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite, che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è inammissibile se proposto personalmente dall’imputato. Deve essere necessariamente presentato da un difensore abilitato.
Per quali motivi si può impugnare una sentenza di patteggiamento?
L’impugnazione è possibile solo per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ovvero: problemi legati all’espressione della volontà dell’imputato, mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, o illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato per legge al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. L’importo di tale somma, come nel caso di specie, è commisurato al grado di colpa riscontrato nella proposizione del ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 284 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 284 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, sia perché proposto personalmente (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01), sia per indeducibilità delle censure dedotte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazio giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Consi ere estensore
Il Presidente