Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2053 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 2053 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 2343/2025
CC – 19/12/2025
RNUMERO_DOCUMENTO
– Relatore – ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza dell’11/09/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
COGNOME NOME NOME NOME Conselve il DATA_NASCITA (Cui 01S5NGJ) Padova;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone per cassazione avverso la sentenza con cui, in data 11 settembre 2025, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 3, mesi 6 ed euro 1.200,00 di multa in relazione al reato continuato di rapina, furto e detenzione di armi da sparo.
2.Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, erronea applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento.
Il ricorso Ł inammissibile in quanto assolutamente generico e non consentito.
L’invocato difetto di motivazione non Ł, infatti, immediatamente evincibile dal tenore del ricorso in quanto il ricorrente si Ł limitato alla mera declinazione di argomentazioni apodittiche prive di un nesso critico con la sentenza impugnata.
Il Collegio ritiene che non possa trovare ingresso nel giudizio di legittimità tale generica denuncia di vizi poichØ essa risulta incompatibile con le caratteristiche del rito speciale (con riguardo alla impossibilità per il giudice di sostituirsi alla determinazione delle parti), sicchØ Ł inammissibile la denuncia di presunti errori valutativi che non risultano palesi dal provvedimento impugNOME.
Peraltro il giudice, nell’applicare la pena concordata, si Ł adeguato all’accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 cod. proc. pen. dall’altro ritenendo, con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici, la congruità del trattamento sanzioNOMErio dalle stesse parti proposto. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dall’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. Un., n. 5777 del 27 marzo 1992, COGNOME, Rv. 191135; Sez. Un., n. 10372 del 27 settembre 1995, COGNOME, Rv. 202270; Sez. Un., n. 20 del 27 ottobre 1999, COGNOME, Rv. 214637).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 19/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME