Ricorso Inammissibile: La Cassazione sui Limiti di Impugnazione del Patteggiamento
Recentemente, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza che ribadisce i confini invalicabili per l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento. La decisione sottolinea come un ricorso inammissibile sia la conseguenza inevitabile quando le motivazioni addotte non rientrano tra quelle specificamente previste dalla legge. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere la natura e i limiti di uno degli istituti più importanti del nostro rito penale.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Bolzano ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, comunemente noto come ‘patteggiamento’. L’imputato, dopo aver concordato la pena con il pubblico ministero e ottenuto la ratifica del giudice, decideva di impugnare tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione. Le ragioni del ricorso si fondavano su non meglio specificati ‘difetti di motivazione’ della sentenza stessa.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il caso, ha optato per una procedura ‘de plano’, ovvero una decisione rapida e senza udienza, per dichiarare il ricorso inammissibile. La Corte ha agito con fermezza, evidenziando che i motivi presentati dal ricorrente non erano validi per contestare una sentenza di patteggiamento. La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa del patteggiamento e dei relativi mezzi di impugnazione. La Corte ha chiarito che una sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. può essere impugnata solo per motivi specifici e tassativamente indicati dalla legge. Tra questi non rientrano generici e imprecisati ‘difetti di motivazione’.
Il patteggiamento è un accordo tra le parti sul quantum di pena, che il giudice si limita a recepire dopo aver verificato la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e l’assenza di cause di proscioglimento. La motivazione di una tale sentenza è intrinsecamente semplificata, poiché non si basa su un accertamento dibattimentale del fatto, ma sulla volontà concorde delle parti. Pretendere di contestarla per generiche carenze motivazionali equivale a snaturare l’istituto stesso. Di conseguenza, il ricorso è stato ritenuto palesemente infondato e, pertanto, inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza della Cassazione funge da importante monito per la difesa. Essa conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato: chi accede al rito del patteggiamento accetta una limitazione delle successive facoltà di impugnazione. Non è possibile utilizzare il ricorso per Cassazione come un terzo grado di giudizio nel merito o per sollevare questioni non consentite. Le uniche censure ammissibili sono quelle che attengono, ad esempio, a vizi del consenso, a un’errata qualificazione giuridica del fatto o all’applicazione di una pena illegale. La decisione rafforza la stabilità delle sentenze di patteggiamento e l’efficienza del sistema processuale, sanzionando con fermezza i tentativi di impugnazione dilatori o pretestuosi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto avverso una sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge, nello specifico per ‘asseriti e imprecisati difetti di motivazione’.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, la sentenza emessa a seguito di patteggiamento può essere impugnata solo per motivi specificamente previsti dalla legge, e tra questi non rientrano generiche lamentele sulla motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33162 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 33162 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/05/2024 del TRIBUNALE di BOLZANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME; e e sen – – COGNOME “; COGNOME ;
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OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto avverso sentenza resa ai sensi dell’art. 444 e ss cpp, per motivi non consentiti, nel caso inerenti ad asseriti e imprecisati difetti motivazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11 luglio 2024 Il Consigliere COGNOME
Il Presidente