Ricorso Inammissibile: Quando l’Impugnazione del Patteggiamento si Scontra con la Legge
L’istituto del patteggiamento, pur offrendo una via rapida per la definizione del processo penale, presenta dei limiti precisi per quanto riguarda le possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza queste barriere, dichiarando un ricorso inammissibile per vizi sia procedurali che di merito. Questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere quando e come è possibile contestare una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento. La pena concordata consisteva in cinque mesi e dieci giorni di reclusione, convertita in trecentoventi ore di lavoro di pubblica utilità per un reato previsto dalla normativa in materia di manifestazioni sportive. L’imputato, con un unico motivo di ricorso, lamentava un vizio di motivazione relativo al trattamento sanzionatorio, ritenendo eccessive le prescrizioni aggiuntive applicate alla misura del lavoro di pubblica utilità.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti ma convergenti, che evidenziano errori sia nella forma che nella sostanza dell’impugnazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua pronuncia di inammissibilità su due ragioni principali, evidenziando il mancato rispetto delle norme che regolano il ricorso in Cassazione.
Vizio Procedurale: La Presentazione Personale del Ricorso
Il primo motivo di inammissibilità è di natura puramente procedurale. Il ricorso è stato presentato personalmente dall’imputato. La Corte ha sottolineato come questa modalità violi il combinato disposto degli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale. Tali norme stabiliscono che, nel procedimento davanti alla Corte di Cassazione, il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. La presentazione personale da parte dell’imputato costituisce, quindi, un vizio insanabile che preclude l’esame del merito.
Vizio di Merito: I Motivi Non Consentiti per il Ricorso Inammissibile
Oltre al vizio formale, la Corte ha rilevato un’ulteriore e più sostanziale causa di inammissibilità. Le doglianze presentate dall’imputato, relative alla presunta eccessività delle prescrizioni accessorie al lavoro di pubblica utilità, non rientrano nel novero dei motivi per i quali è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca tassativamente i motivi di ricorso ammissibili, che non includono contestazioni sulla congruità della pena concordata, salvo casi eccezionali qui non ravvisati. Le censure proposte erano quindi estranee al catalogo di quelle consentite dalla legge, rendendo il ricorso inammissibile anche nel merito.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame riafferma due principi cardine della procedura penale. In primo luogo, il ricorso per Cassazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata e altamente tecnico, che richiede necessariamente il patrocinio di un difensore specializzato. In secondo luogo, la scelta del patteggiamento comporta una sostanziale rinuncia a contestare la misura della pena concordata, salvo i limitati casi previsti dalla legge. La decisione serve da monito: chi intende impugnare una sentenza di patteggiamento deve farlo non solo attraverso un legale, ma anche basando il ricorso esclusivamente sui motivi specifici e tassativi ammessi dal legislatore, per evitare una declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna alle spese e al pagamento di un’ammenda.
Un imputato può presentare personalmente ricorso in Cassazione contro una sentenza penale?
No, la Corte ha stabilito che il ricorso è inammissibile se presentato personalmente dall’imputato, in violazione degli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, che richiedono la sottoscrizione di un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
È possibile contestare l’entità della pena o delle sanzioni accessorie in un patteggiamento tramite ricorso in Cassazione?
No, il provvedimento chiarisce che le censure relative all’eccessività delle prescrizioni aggiuntive (come quelle legate al lavoro di pubblica utilità) sono estranee ai motivi di ricorso previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. per le sentenze di patteggiamento.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile e si ravvisa una colpa del ricorrente nella sua proposizione, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, come sanzione per aver attivato inutilmente la macchina giudiziaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5920 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5920 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 14/02/1994
avverso la sentenza del 30/05/2024 del GIP TRIBUNALE di UDINE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
/J
Rilevato che COGNOME NOMECOGNOME al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di cinque mesi e dieci giorni di reclusione, convertita in trecentoventi lavoro di pubblica utilità, per il reato di cui all’art. 6-ter legge n. 401 del 1989, articolando un unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio
Considerato che il ricorso è inammissibile perché presentato personalmente dall’imputato, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc pen., e che, inoltre, il motivo espone doglianze prive di specificità e comunque non consenti perché le censure proposte, attenendo alla eccessività dell’applicazione delle prescrizio aggiuntive alla misura del lavoro di pubblica utilità, sono estranee al catalogo di quelle pr dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.