Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10513 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10513 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CAMPI SALENTINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato i intestazione;
Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente argomenta sulle ragioni dell’amnnissibil del ricorso;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso non sono consentiti dalla leg in sede di legittimità, perché:
nella prima parte del motivo, e nella prima parte della memoria depositata in corso giudizio di legittimità, essi sono costituiti da mere richieste di rivalutazione delle prove base del giudizio di responsabilità legittimità, ma nel giudizio di legittimità il sindaca correttezza della valutazione della prova deve limitarsi al controllo logico e giuridico struttura della motivazione e non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisi e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, COGNOME, Rv. 270519);
nella seconda parte del motivo, ed in modo pedissequo nella seconda parte della memoria depositata in corso di giudizio di legittimità, il dedotto travisamento della prova costitu significato delle parole pronunciate nel corso della intercettazione ambientale (su cui va ricord che “in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esc competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto del conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepi (Sez. 3, Sentenza n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337), è in ogni caso del tutto inidoneo a disarticolare il percorso logico della decisione, atteso che è irrilevante, ai f giudizio di responsabilità nei confronti di COGNOMECOGNOME COGNOME fossero i motivi per cui COGNOME contrariato dalla circostanza che i Carabinieri intendessero ascoltare a sommarie informazioni sull’episodio la propria fidanzata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2024.