Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti?
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel sistema giuridico italiano, ma le sue porte non sono aperte a ogni tipo di contestazione. Un’ordinanza recente chiarisce perfettamente i confini del giudizio di legittimità, evidenziando le ragioni che portano a dichiarare un ricorso inammissibile. Questo concetto è fondamentale per comprendere perché la Suprema Corte non è un ‘terzo grado’ di processo dove si possono ridiscutere le prove, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge.
Analizziamo insieme una decisione che illustra in modo esemplare questo principio, spiegando perché tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti in Cassazione è una strategia destinata al fallimento.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. Il nucleo della contestazione del ricorrente si concentrava su un unico punto: la presunta scorrettezza nella motivazione della sentenza d’appello riguardo alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Secondo la difesa, i giudici di secondo grado avevano errato nel considerare attendibile la testimonianza della vittima, ponendola a fondamento della decisione di colpevolezza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con una decisione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha stabilito se la valutazione delle prove fosse giusta o sbagliata. Al contrario, ha bloccato l’esame del ricorso sul nascere.
Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i ricorsi ritenuti inammissibili.
Le Motivazioni: Il Ricorso Inammissibile e i Limiti della Cassazione
La Corte Suprema ha fornito motivazioni chiare per la sua decisione, che si basano su principi cardine della procedura penale. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’imputato non ha sollevato nuove questioni di diritto, ma si è limitato a riproporre le stesse lamentele, senza confrontarsi con le argomentazioni puntuali con cui i giudici d’appello le avevano già smontate.
Il punto cruciale, però, risiede nella natura stessa del ricorso. Il ricorrente chiedeva alla Cassazione di effettuare una nuova e diversa valutazione delle prove, in particolare delle dichiarazioni della persona offesa. Questo, spiega la Corte, equivale a chiedere una ‘inammissibile ricostruzione dei fatti’. La Cassazione non è un ‘giudice di merito’ ma un ‘giudice di legittimità’. Il suo compito non è rivalutare le prove o decidere chi ha ragione sui fatti, ma controllare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e non contraddittorio. La valutazione del materiale probatorio è, per legge, un compito riservato in via esclusiva al giudice di primo e secondo grado.
Citando un principio consolidato (sentenza n. 6402/1997), la Corte ha ribadito di non avere il potere di effettuare una ‘rilettura’ degli elementi di fatto, poiché ciò esula completamente dalle sue funzioni.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un insegnamento fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Tentare di utilizzare il ricorso in Cassazione come un’ulteriore opportunità per contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito è una strategia destinata all’insuccesso e può comportare conseguenze economiche significative. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma espone anche a una condanna al pagamento di spese e sanzioni.
Per avere una possibilità di successo, un ricorso in Cassazione deve concentrarsi su vizi di legittimità: violazioni di legge o difetti manifesti di logica nella motivazione della sentenza impugnata. Qualsiasi tentativo di rimettere in discussione l’attendibilità di un testimone o il peso di una prova, se non per evidenziare un errore logico palese nel ragionamento del giudice, verrà inevitabilmente respinto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché era una semplice ripetizione di argomenti già respinti in appello e chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti e le prove, un’attività che non rientra nelle sue competenze.
Cosa può essere contestato con un ricorso in Cassazione?
Un ricorso in Cassazione può contestare errori nell’applicazione della legge (violazioni di legge) o vizi logici evidenti e insuperabili nella motivazione della sentenza, ma non può chiedere una nuova valutazione delle prove.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma aggiuntiva di tremila euro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6517 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6517 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 13/11/1979
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione circa la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa posta a base del giudizio di responsabilità, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, non confrontandosi con le puntuali argomentazioni rese dalla corte di merito a corredo tanto dell’attendibilità intrinseca che estrinseca del narrato della parte offesa, complessivamente apprezzato alla luce dei molteplici e convergenti elementi di conferma pure narrati in sentenza, nonché perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3-4);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.