Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina le Prove
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, specialmente riguardo ai casi in cui viene presentato un ricorso inammissibile. La decisione chiarisce perché non è possibile trasformare il terzo grado di giudizio in una nuova valutazione dei fatti e quali sono i rigidi paletti per l’ammissione di nuove prove in appello, soprattutto dopo un giudizio abbreviato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di incendio. L’imputato, per contrastare le accuse, aveva proposto una ricostruzione alternativa dei fatti, sostenendo di trovarsi al lavoro al momento del crimine. A supporto della sua tesi, aveva citato i registri delle presenze aziendali e i report di viaggio del veicolo di servizio.
Le prove a suo carico, tuttavia, erano significative. In particolare, le immagini di un sistema di videosorveglianza avevano ripreso una persona con abiti da lavoro simili ai suoi e, soprattutto, un’autovettura identica per marca e colore a quella in suo uso. Un dettaglio si è rivelato decisivo: il veicolo ripreso presentava lo stesso, specifico difetto di quello dell’imputato, ovvero un fanale posteriore lato passeggero non funzionante.
I Motivi del Ricorso
L’imputato ha basato il suo ricorso in Cassazione su due motivi principali:
1. Mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello: Si lamentava che la Corte d’Appello avesse respinto la sua richiesta di assumere una prova testimoniale, ritenuta fondamentale per la sua difesa. Questo, a suo dire, violava il suo diritto a una difesa completa.
2. Vizio di motivazione e travisamento della prova: Sosteneva che la Corte d’Appello avesse interpretato erroneamente le prove a sua disposizione, ignorando gli elementi a suo favore (come i registri di presenza) e fornendo una motivazione illogica per la sua condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza procedurale e sulla logicità della sentenza d’appello. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni dietro il Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato in modo dettagliato perché entrambi i motivi fossero infondati.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla mancata assunzione di nuove prove in appello, i giudici hanno richiamato un principio consolidato: nel caso di un processo celebrato con rito abbreviato, la rinnovazione dell’istruttoria in appello è un’eccezione, non la regola. Può essere disposta solo se le nuove prove sono ritenute “assolutamente necessarie” ai fini della decisione. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione plausibile e non illogica sul perché la testimonianza richiesta non fosse indispensabile. Pertanto, la doglianza dell’imputato si risolveva in un tentativo di ottenere una nuova valutazione nel merito, non consentita in sede di legittimità.
Sul secondo motivo, la Cassazione è stata ancora più netta. Ha chiarito che la proposta di una “rilettura alternativa delle evidenze probatorie” non costituisce un valido motivo di ricorso. Il compito della Corte di Cassazione non è quello di decidere quale, tra due ricostruzioni possibili, sia quella corretta, ma solo di verificare se la ricostruzione scelta dal giudice di merito sia basata su un ragionamento logico e non contraddittorio. La Corte d’Appello aveva considerato tutti gli elementi (registri di presenza, report di viaggio, immagini video) e aveva concluso, in modo non implausibile, che le prove a discarico non escludevano la presenza dell’imputato sul luogo del reato. La coincidenza dell’auto, inclusivo del dettaglio del fanale rotto, costituiva un elemento probatorio forte e coerente.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma due principi cardine del nostro sistema processuale penale. In primo luogo, il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non un terzo grado di merito. Non si possono portare davanti alla Suprema Corte argomenti che mirano a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove. In secondo luogo, la possibilità di integrare il materiale probatorio in appello è fortemente limitata, specialmente per i procedimenti nati da un rito abbreviato, per preservare la natura accelerata di tale scelta processuale. La decisione sottolinea come un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti, se valutati con logica e coerenza, possa pienamente fondare una sentenza di condanna, rendendo inefficace un ricorso basato su mere interpretazioni alternative dei fatti.
È possibile presentare nuove prove in appello dopo un giudizio abbreviato?
Sì, ma solo in via eccezionale. L’art. 603, comma 3, c.p.p. consente alla corte d’appello di assumere nuove prove se le ritiene assolutamente necessarie ai fini della decisione. La scelta è discrezionale e può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione del diniego è manifestamente illogica o contraddittoria.
Cosa significa che un ricorso è inammissibile per “rilettura alternativa delle prove”?
Significa che l’appellante non sta denunciando un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della sentenza, ma sta semplicemente chiedendo alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e di giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito. Questo non è consentito, poiché la Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei tribunali precedenti.
Quale valore hanno le prove indiziarie come le riprese di videosorveglianza?
Le prove indiziarie, come le immagini di una telecamera, hanno un valore probatorio fondamentale. Sebbene da sole possano non essere sufficienti, quando sono gravi, precise e concordanti con altri elementi (come in questo caso la descrizione degli abiti e il dettaglio unico del fanale rotto del veicolo), possono costituire la base solida e logicamente coerente per una sentenza di condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8725 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8725 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN CATALDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminati il ricorso, la sentenza impugnata e la memoria tempestivamente depositata.
Rilevato che entrambi i motivi posti da NOME COGNOME a base dell’impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui «Nei casi in cui si proceda con giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello per assumere d’ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell’apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza.» (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Rv. 271163). Nel caso in verifica siffatte criticità non sono rinvenibili avendo la sentenza impugnata (vedasi pagg 2 e 3,) spiegato, con argomentazioni plausibili, le ragioni dell’assenza di assoluta necessità ai fini del decidere della prova testimoniale della quale si è sollecitata l’assunzione, sicché l’invocato sindacato finirebbe per riapprezzare la concreta rilevanza della testimonianza da acquisire anziché esaurirsi nel controllo del contenuto esplicativo del provvedimento adottato nei termini precisati dalla giurisprudenza din così Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, Rv. 203764). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2. Il secondo motivo che denunzia vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento dlela prova, propone una rilettura alternativa delle evidenze probatorie da sovrapporre, in termini non consentiti nel giudizio di legittimità, a quella, né illogica né implausibile, della sentenza impugnata, che ha considerato inattendibile la ricostruzione alternativa proposta dall’imputato. A riguardo, è stato pertinentemente osservato che le attestazioni contenute nel registro presenze del datore di lavoro e quelle presenti nel report sui dettagli dei viaggi del veicolo condotto dall’imputato non escludevano affatto la sua presenza nel luogo dell’incendio al momento dell’innesco del fuoco, come accertato attraverso la visione delle immagini riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza installate sul posto, peraltro non lontano da quello dove COGNOME svolgeva giornalmente l’attività lavorativa. Nei fotogrammi era, infatti, visibile una persona non solo vestita con gli abiti di lavoro indossati da COGNOME, ma che, per di più, era
è
giunta alla guida di un’autovettura identica, per marca e colore, a quella i all’imputato e come questa dotata di uno stop lato passeggero non funzionante.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, in Roma 25 gennaio 2024.