Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello Non Può Essere Esaminato
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti dell’impugnazione in Cassazione, specialmente quando si discute la qualificazione giuridica di un reato. La Corte Suprema ha ribadito la necessità di rispettare rigorosamente i motivi previsti dalla legge, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su argomentazioni non consentite e generiche. Questo caso sottolinea come la precisione e la pertinenza dei motivi di ricorso siano fondamentali per accedere al giudizio di legittimità.
Il Caso in Analisi: La Richiesta di Riqualificazione del Reato
Un imputato, condannato dal Giudice dell’Udienza Preliminare, ha proposto ricorso in Cassazione. Il motivo principale del suo appello era la mancata riqualificazione del reato contestatogli in una forma più lieve. Secondo la difesa, sussistevano le condizioni per applicare un’ipotesi di reato meno grave, ma questa tesi non era stata accolta nel giudizio precedente.
I Limiti all’Appello e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha immediatamente focalizzato la sua attenzione sulla natura dei motivi proposti. La legge, e in particolare l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, stabilisce in modo tassativo quali sono le ragioni per cui è possibile presentare ricorso contro determinate sentenze. La richiesta di una diversa qualificazione giuridica del fatto, come nel caso di specie, non rientra tra queste, a meno che l’errore del giudice precedente non sia palese e immediatamente riconoscibile (ictu oculi) dalla stessa formulazione dell’imputazione.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ritenuto che il ricorso inammissibile dovesse essere dichiarato tale per due ragioni fondamentali.
In primo luogo, il motivo addotto – la mancata riqualificazione del reato – non è tra quelli specificamente ammessi dalla norma di riferimento. La legge restringe volutamente le possibilità di appello per accelerare i tempi della giustizia e definire rapidamente i procedimenti.
In secondo luogo, la Corte ha osservato che l’ipotesi di reato più lieve non emergeva ictu oculi dall’atto di accusa. L’imputazione era stata formulata in modo tale da non rendere evidente l’errore del giudice di merito. Inoltre, il ricorso si limitava a dedurre in modo del tutto generico la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell’ipotesi lieve, senza fornire elementi specifici e concreti a supporto della tesi.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: i ricorsi in Cassazione devono essere fondati su motivi solidi e previsti dalla legge. Non è sufficiente un generico dissenso con la decisione impugnata, ma è necessario individuare vizi specifici che rientrino nel perimetro del giudizio di legittimità. In caso contrario, il risultato non sarà una nuova valutazione del caso, ma una secca dichiarazione di inammissibilità con conseguenze economiche per il ricorrente.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché verteva sulla mancata riqualificazione del reato in un’ipotesi lieve, una ragione non consentita dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale per questo tipo di impugnazione.
Cosa significa che l’ipotesi più lieve non emergeva ‘ictu oculi’?
Significa che, leggendo semplicemente l’atto di imputazione, non era immediatamente evidente e palese che il reato dovesse essere classificato in una forma meno grave. La richiesta, quindi, avrebbe richiesto un’analisi di merito non permessa in quella sede.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4695 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4695 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVOLA il 28/12/1984
avverso la sentenza del 24/05/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di CATANIA
avviso alle parti .
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso, riguardante la mancata riqualificazione del reato secondo l’ipotesi lieve, è proposto per ragioni non consentite dall’art. 4 comma 2-bis, cod. proc. pen., non emergendo ictu ocull l’ipotesi dedotta dalla formulazione della imputazione, essendo del tutto genericamente dedotta dal ricorso la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della ipotesi lieve
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
Così deciso il 13.12.2024