Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21677 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21677 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a VINCI il 03/02/1976
COGNOME nato a SAN MINIATO il 30/05/1954
avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze – per quanto qui d interesse – ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale COGNOME era
stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta semplice aggravamento del dissesto e COGNOME NOME era stato condannato per il reato di bancarotta
fraudolenta distrattiva;
– che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori;
– che l’unico motivo del ricorso del COGNOME è inammissibile, avendo il ricorren articolato censure che sono all’evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul meri
delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostru dei fatti, al di fuori dell’allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U,
31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopi
evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legg penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che,
come più volte osservato da questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME Rv.
280027), i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione non possono esser superati ricorrendo al motivo dell’inosservanza delle norme processuali, in difetto di un’espre
sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza; che, quanto alla regola de ogni ragionevole dubbio, invocata dal ricorrente, in linea con la giurisprudenza di questa Cor
va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di legge, perché
in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all’art. 606, 1, lett. e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un’autonoma valutazione fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, COGNOME, Rv. 2641 che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il parametro di valutazione di cui 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può esser proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2 28957 del 03/04/2017, COGNOME e altri, Rv. 270108);
– che i due motivi del ricorso del COGNOME, oltre a essere anch’essi versati in fatto, privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i moti gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivam confrontato; che la Corte di appello ha reso una motivazione ampia ed esauriente, rispondendo anche alle censure mosse con l’atto di impugnazione, ritenendo evidentemente “assorbite” le questioni poste dalla difesa completamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti rite fondata; che «nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatame tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una lo valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021 COGNOME, Rv. 281935; cfr. anche Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593);
– che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 11 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore
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