Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17050 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17050 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BENEVENTO il 16/04/1979 COGNOME NOME nato a BENEVENTO il 11/05/1979
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
considerato che l’unico)motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazional
in relazione alla sussistenza della prova del preordinato proposito di adempiere alla prestazione, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di ce
già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai gi di merito (si veda, in particolare, pag. 3 sulla funzione dell’assegno posdat
tutela dell’acquirente, ma non per questo presagio di un possibile, fu inadempimento; nonché le corrette e congrue considerazioni sulla sussistenza
una preventiva condizione di insolvenza);
che, del resto, la sentenza impugnata costituisce una c.d.
“doppia conforme”
della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unic
corpo decisionale (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595
non scalfito dalla mera proposizione di ricostruzioni alternative;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili co condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025
Il Consigliqre Estensore