Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9748 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9748 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 04/03/1975
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna per il reato di furto.
Rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso – con cui si lamenta violazione dell’ad 192 cod.proc.pen., in relazione alla responsabilità dell’imputato – è manifestamente infondato giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazion degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudi del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esule infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
Rilevato che il medesimo motivo è parimenti inammissibile in quanto rivalutativo, poiché si fonda su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appel e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali el verserffiertojdella somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2025 Il consiglier GLYPH tensore GLYPH
Il Presidente