Ricorso inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile e dei limiti invalicabili posti al giudizio della Corte di Cassazione. Comprendere le ragioni di questa decisione è fondamentale per chiunque si avvicini al mondo del diritto processuale penale. Il provvedimento sottolinea come non sia sufficiente un mero dissenso sulla valutazione delle prove per ottenere una revisione della sentenza in ultimo grado.
I Fatti del Processo
Il caso giunge in Cassazione a seguito di un ricorso presentato da due imputati contro la sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva ridotto la pena inflitta a ciascun imputato a un anno di reclusione e 250 euro di multa. Nonostante la riduzione di pena, gli imputati hanno deciso di proseguire la loro battaglia legale, portando il caso davanti alla Suprema Corte.
I Motivi del Ricorso e il rigetto del ricorso inammissibile
Il ricorso si fondava su due distinti motivi, entrambi destinati a scontrarsi con i principi cardine della procedura penale.
La presunta nullità processuale
Il primo motivo denunciava la violazione di norme procedurali (artt. 125 e 525 c.p.p.). Gli appellanti sostenevano la nullità di alcuni atti del procedimento. Tuttavia, la Corte ha rapidamente liquidato questa censura come manifestamente infondata.
La contestazione sulla valutazione delle prove
Il secondo motivo, più sostanziale, criticava il modo in cui i giudici di merito avevano valutato le prove testimoniali, ritenendolo in contrasto con l’art. 533 del codice di procedura penale. In pratica, i ricorrenti chiedevano alla Cassazione di riesaminare le testimonianze e giungere a una conclusione diversa.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su argomentazioni nette e consolidate nella giurisprudenza.
La prima doglianza è stata respinta in virtù del principio di tassatività delle nullità. Nel nostro ordinamento, un atto processuale è nullo solo nei casi espressamente previsti dalla legge. La violazione lamentata dai ricorrenti non rientrava in questo elenco tassativo, rendendo la contestazione priva di fondamento giuridico.
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte ha ribadito la sua funzione di giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di stabilire se un testimone sia stato più o meno credibile, o se le prove siano state valutate ‘bene’ o ‘male’. La Cassazione interviene solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente, non per sostituire la propria valutazione a quella precedente. Le critiche mosse dai ricorrenti sono state qualificate come “mere doglianze in punto di fatto”, ovvero un tentativo non consentito di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una declaratoria di inammissibilità. Questa decisione comporta due conseguenze pratiche per i ricorrenti: la condanna in solido al pagamento delle spese processuali e la condanna individuale al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento serve da monito: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità concreti e specifici, non su un generico disaccordo con l’esito del processo di appello. Tentare di trasformare la Suprema Corte in un’ulteriore istanza di merito è una strategia destinata al fallimento e a sanzioni economiche.
Perché il primo motivo di ricorso è stato considerato manifestamente infondato?
La contestazione è stata respinta perché la nullità degli atti processuali è governata dal principio di tassatività, secondo cui un atto è nullo solo nei casi specificamente previsti dalla legge. La violazione lamentata non rientrava tra queste ipotesi.
Perché la Cassazione non ha potuto riesaminare le prove testimoniali?
Perché il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, che valuta la corretta applicazione della legge, non di giudice di merito. Il ricorso presentava “mere doglianze in punto di fatto”, cioè un tentativo di rimettere in discussione la valutazione delle prove, cosa non permessa in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità, i ricorrenti vengono condannati a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro per ciascuno.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16932 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16932 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BISCEGLIE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CORATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza co cui la Corte di .Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribu monocratico di Trani, ha ridotto la pena inflitta agli imputati in anni uno di reclusi euro 250 di multa ciascuno;
che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia la violazione degli 125 e 525 commi 1 e 3 cod. proc. pen. – è manifestamente infondato in quanto la materi della nullità degli atti è dominata dal principio di tassatività, per il quale l’inosserv disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi dalla legge, e l’inosservanza dell’art. 525 commi 1 e 3 cod. proc. pen. non rient questi;
che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 533 cod. proc. pen. circa la valutazi prova testimoniale – non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costitu mere doglianze in punto di fatto, dirette a sindacare la valutazione della prova assu non la relativa motivazione offerta dal giudice;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna d ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024
lier estensore
NOMEPresidente