Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando la Rivalutazione dei Fatti è Vietata
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro promemoria sui limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Analizziamo come la Corte ha rigettato un ricorso inammissibile che tentava proprio di ottenere una nuova valutazione delle prove, consolidando la distinzione tra giudizio di merito e di legittimità.
Il Caso: Condanna e Impugnazione in Cassazione
Il procedimento nasce dal ricorso di un imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio. La sua difesa si basava sulla tesi che la responsabilità penale per il ritrovamento di beni di provenienza illecita su un fondo non dovesse essere a lui attribuita, pur avendone la disponibilità materiale (possedeva le chiavi del cancello e di una baracca presente sul terreno).
L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, contestando la logicità e la completezza della motivazione della Corte d’Appello e sostenendo che esistessero interpretazioni alternative delle prove che avrebbero dovuto condurre a un esito diverso, basandosi sul principio del “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
I motivi del ricorso inammissibile
La difesa dell’imputato ha articolato i suoi motivi di ricorso cercando di sollecitare la Corte di Cassazione a una rivalutazione complessiva delle prove e a una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dai giudici di merito. In sostanza, si chiedeva alla Suprema Corte di sostituire il proprio apprezzamento a quello già espresso nei gradi precedenti.
Le doglianze si concentravano sulla persuasività, l’adeguatezza e il rigore delle argomentazioni della sentenza impugnata, elementi che, secondo la giurisprudenza consolidata, non possono essere oggetto del sindacato di legittimità, a meno che non emerga un vizio di manifesta illogicità, cosa non riscontrata nel caso di specie.
La violazione del ‘ragionevole dubbio’
Un punto centrale del ricorso era la presunta violazione del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio”. Tuttavia, la Corte ha chiarito che per far valere tale vizio in sede di legittimità, non è sufficiente proporre una versione alternativa e plausibile dei fatti. È necessario, invece, prospettare una ricostruzione “inconfutabile”, ovvero l’unica logicamente possibile, che smonti completamente l’impianto accusatorio e la motivazione della sentenza.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fondando la propria decisione su principi cardine della procedura penale. I giudici hanno ribadito che il loro potere non include una “rilettura” degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Qualsiasi tentativo di indurre la Corte a confrontare diverse interpretazioni delle prove o a scegliere tra ipotesi alternative è destinato a fallire.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che i giudici di merito avevano fornito una motivazione, seppur sintetica, sufficiente a giustificare la conferma della condanna. Avevano infatti considerato la tesi difensiva, ma avevano concluso che la indiscussa disponibilità del fondo da parte dell’imputato (provata dal possesso delle chiavi) implicava anche la disponibilità e quindi la responsabilità per i beni di origine delittuosa ivi custoditi.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza conferma che la strategia difensiva in Cassazione non può consistere in una semplice riproposizione delle argomentazioni di fatto già discusse e respinte nei gradi di merito. Il ricorso deve concentrarsi su precise violazioni di legge o su vizi logici macroscopici e manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Questa decisione serve da monito: il giudizio di legittimità è un controllo sulla corretta applicazione delle norme, non un’ulteriore occasione per dibattere sulla ricostruzione dei fatti. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Posso chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può operare una rivalutazione delle fonti probatorie o una ricostruzione alternativa dei fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non giudicare nuovamente i fatti (giudizio di merito).
In quali casi un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando, come nel caso di specie, si articola in termini non consentiti, sollecitando una nuova valutazione dei fatti o contestando la persuasività della motivazione del giudice di merito senza evidenziare una palese e manifesta illogicità.
Cosa significa che un’ipotesi alternativa deve essere ‘inconfutabile’ per essere considerata in Cassazione?
Significa che, per contestare la violazione del principio ‘al di là di ogni ragionevole dubbio’, il ricorrente non può limitarsi a proporre un’altra possibile versione dei fatti, anche se plausibile. Deve presentare una ricostruzione dei fatti che sia l’unica logicamente sostenibile e che annulli completamente quella della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25373 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25373 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta l’affermazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato per i reati ascritti, sono articol in termini non consentiti in questa sede;
che, invero, le doglianze difensive tendono a sollecitare la Corte ad operare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatt mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito operazione all’evidenza estranea al sindacato di legittimità dove non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spes della valenza probatoria del singolo elemento;
che, inoltre, in tema di ricorso per cassazione, la violazione della regola probatoria e di giudizio cosiddetta dell’«al di là di ogni ragionevole dubbio>>, deducibile solo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. qualora il ragionevole dubbio sia tale da rendere viziata l’argomentazione posta a base della dichiarazione di penale responsabilità, impone al ricorrente di prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un’ipotesi alternativa – seppur plausibile – a quella ritenuta nella sentenza impugnata, non potendo il giudice di legittimità sconfinare nel merito;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (cfr., Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
che, nella specie, i giudici del merito hanno sia pur sinteticamente esplicitato le ragioni della conferma della decisione di prime cure, non mancando di prendere in esame la tesi difensiva diretta a riferire ad altri il deposito di materiali sul f che, al di là della formale intestazione, era nella indiscussa disponibilità de ricorrente (il quale aveva le chiavi del cancello come della baracca) rilevando che proprio tale circostanza finiva per attribuire al predetto anche la disponibilità quei beni di pacifica origine delittuosa;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
•
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 maggio 2024.