Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è fondamentale comprenderne i limiti. Un’ordinanza recente ha ribadito un principio cardine: la Suprema Corte non è un ‘terzo grado’ di merito. Quando un ricorso inammissibile viene presentato, le conseguenze per il ricorrente possono essere significative, inclusa la condanna a spese e sanzioni. Analizziamo questo caso per capire perché.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Venezia, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione. Il suo ricorso, sebbene articolato, si basava su un unico motivo di censura: una critica alla valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna. In pratica, il ricorrente chiedeva ai giudici della Suprema Corte di riesaminare le fonti di prova per giungere a una diversa conclusione sulla sua responsabilità penale.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere questa richiesta. I giudici hanno sottolineato che il loro ruolo, in ‘sede di legittimità’, non è quello di rivedere i fatti o di offrire una nuova interpretazione delle prove. Questo compito spetta esclusivamente ai tribunali di primo e secondo grado (giudizio di merito). La Cassazione ha il compito di verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che il processo si sia svolto nel rispetto delle regole procedurali. Chiedere una ‘rivalutazione delle fonti di prova’ significa travalicare i confini del giudizio di legittimità, presentando un motivo di ricorso non consentito dalla legge.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile
Proprio perché il motivo addotto non rientrava tra quelli permessi, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa dichiarazione non è priva di conseguenze. La legge prevede che, in questi casi, il ricorrente venga condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Si tratta di una sanzione volta a scoraggiare la presentazione di appelli palesemente infondati o dilatori.
Le motivazioni
La motivazione della Corte è stata chiara e concisa. L’unico motivo di ricorso, pur essendo dettagliato, sollecitava una ‘non consentita rivalutazione delle fonti di prova della responsabilità dell’imputato in sede di legittimità’. In altre parole, si chiedeva alla Corte di fare qualcosa che per legge non può fare. Di fronte a un vizio così evidente, la declaratoria di inammissibilità è stata la conseguenza diretta e inevitabile, con annessa condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
Le conclusioni
Questa ordinanza serve da monito: il ricorso per Cassazione è uno strumento da utilizzare con cognizione di causa, concentrandosi esclusivamente su questioni di diritto (violazioni di legge o vizi di motivazione logica). Tentare di trasformare la Suprema Corte in un terzo giudice del fatto non solo è un errore strategico, ma comporta anche conseguenze economiche negative per chi lo propone. La decisione rafforza la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità, un pilastro del nostro sistema processuale.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava una rivalutazione delle fonti di prova, un’attività che non è consentita alla Corte di Cassazione in sede di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e non riesaminare i fatti.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Cosa significa che la Corte di Cassazione giudica in ‘sede di legittimità’?
Significa che la Corte non entra nel merito della vicenda per stabilire come sono andati i fatti, ma si limita a controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano interpretato e applicato correttamente le norme di legge e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11030 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11030 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TREVISO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(Pivato)
Rilevato che l’unico, sebbene articolato, motivo di censura dedotto si rivela inammissibile, sollecitando una non consentita rivalutazione delle fonti di prova della responsabilità dell’imputato in sede di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 gennaio 2024