Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2304 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2304 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME, nata a Biella il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2023 della Corte d’appello di Torino
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della pe responsabilità, con riguardo all’individuazione dell’imputata quale autric reato, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazion fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante cri valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sin del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e de travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censuran persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differe comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ra in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibili credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013), le ragioni del loro convincimento (si vedano le pagg. 4 e 5);
considerato che il secondo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita a giudice del merito, la mancata sostituzione della pena detentiva breve con una delle pene sostitutive di cui agli artt. 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come avvenuto nella specie (si veda la pag. 7);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 dicembre 2023.