Ricorso Inammissibile: i Limiti Imposti alla Corte di Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga gestito dalla Corte di Cassazione, ribadendo i confini invalicabili del giudizio di legittimità. Quando un imputato tenta di trasformare l’appello in Cassazione in un terzo grado di giudizio, chiedendo una nuova valutazione delle prove, la risposta della Corte è netta e prevedibile: l’inammissibilità. Questo caso, pur nella sua apparente semplicità, è emblematico per comprendere la funzione e i poteri della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello, ha proposto ricorso per cassazione basandosi su due motivi principali. Con il primo, lamentava la violazione del principio di colpevolezza “oltre ogni ragionevole dubbio” e una presunta mancanza di motivazione nella sentenza che affermava la sua responsabilità penale. In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Cassazione di riconsiderare una testimonianza, proponendone una lettura alternativa rispetto a quella data dai giudici di merito. Con il secondo motivo, invece, si doleva della motivazione relativa alla pena inflitta, ritenendola insufficiente.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione si fonda su argomentazioni distinte per ciascuno dei due motivi proposti, entrambe radicate in principi cardine della procedura penale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha analizzato separatamente i due motivi, giungendo a conclusioni che ne hanno decretato l’inammissibilità.
Per quanto riguarda il primo motivo, la Suprema Corte ha osservato che la censura si risolveva in una mera sollecitazione a una “rinnovata valutazione della testimonianza”. Questo tipo di richiesta esula completamente dai poteri della Corte di Cassazione. Il suo compito, infatti, è unicamente quello di “giudizio di legittimità”, ovvero controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge, e non di riesaminare i fatti o le prove. Proporre una diversa interpretazione delle risultanze processuali, come ha tentato di fare il ricorrente, non costituisce un vizio di legittimità, ma un tentativo di ottenere un nuovo giudizio di merito, non consentito in sede di Cassazione.
In merito al secondo motivo, relativo alla motivazione della pena, i giudici lo hanno ritenuto “carente di interesse”. La ragione è semplice e logica: la pena era già stata determinata “nei minimi di legge”, con l’aggiunta della concessione delle “circostanze attenuanti generiche”. L’imputato aveva quindi già ottenuto il trattamento sanzionatorio più favorevole possibile. Di conseguenza, non aveva alcun interesse giuridicamente rilevante a contestare la motivazione di una decisione che gli aveva già concesso il massimo beneficio previsto dalla legge.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza riafferma con forza la natura del giudizio di Cassazione. Non è un’ulteriore istanza dove si possono ridiscutere i fatti, ma un rigoroso controllo sulla corretta applicazione del diritto. Le implicazioni pratiche sono chiare: per avere successo, un ricorso in Cassazione deve concentrarsi su vizi specifici della sentenza impugnata, come errori nell’interpretazione di una norma o vizi logici evidenti nella motivazione, e non sulla speranza di una diversa valutazione delle prove. La decisione sul secondo motivo, inoltre, serve da monito: le impugnazioni devono essere sorrette da un interesse concreto e attuale, altrimenti si rischia una pronuncia di ricorso inammissibile con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come nel caso di specie, si chiede alla Corte di Cassazione di effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
È possibile contestare in Cassazione la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione non può procedere a una diversa lettura degli elementi di fatto. Il suo ruolo è limitato al giudizio di legittimità, ossia al controllo sulla corretta applicazione della legge, e non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno esaminato le prove.
Si può impugnare la motivazione di una pena se questa è già stata fissata al minimo di legge con le attenuanti?
Secondo questa ordinanza, no. Un’impugnazione di questo tipo è considerata carente di interesse, poiché il ricorrente ha già ottenuto il trattamento sanzionatorio più favorevole possibile e, pertanto, non ha un interesse giuridico concreto a contestare la motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1626 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1626 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a KASBAT TADLA( MAROCCO) il 12/12/1979
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso e la memoria successivamente depositata.
Osservato che, con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione del canone di giudi dell’oltre ogni ragionevole dubbio e la mancanza di motivazione in ordine all’affermazione de responsabilità penale; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si riso in una sollecitazione a una rinnovata valutazione della testimonianza predetta nel giudizi legittimità; Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una d lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è ris in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente adeguate (Sez. Li, n. 6402 del 2/07/1997, COGNOME, Rv. 207944);
Rilevato che il secondo motivo sulla omessa motivazione circa la pena inflitta è carente interesse, essendo la pena comminata stata determinata nei minimi di legge, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
Il Consiglieretensore
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